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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Avviso iscrizione ipotecaria - Indisponibilità dei beni per la sussistenza di un fondo patrimoniale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’aggressione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, sostenendo che i crediti vantati non derivassero da esigenze della famiglia. A sostegno ha prodotto l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con il coniuge e registrato. La Commissione ha però ritenuto insufficiente la prova dell’opponibilità del fondo ai creditori, poiché non risultava dimostrata l’annotazione della convenzione a margine dell’atto di matrimonio.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento ha rigettato l’eccezione del contribuente. Ha affermato che, ai fini dell’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi, non è sufficiente la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari né la sua mera registrazione. È necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, quale unica formalità idonea a rendere opponibile la convenzione matrimoniale ai creditori. In mancanza di adeguata prova di tale annotazione, l’eccezione di non aggredibilità dei beni è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 162, comma 4, codice civile

    L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio costituisce la forma di pubblicità necessaria per rendere opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali.

    La norma è stata considerata speciale e individua nell’annotazione nei registri dello stato civile l’unica formalità idonea a garantire l’opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori.

  • Art. 2647, codice civile

    Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili conferiti in fondo patrimoniale.

    La trascrizione immobiliare ha funzione di pubblicità-notizia e non sostituisce l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; pertanto, da sola, non rende opponibile il fondo ai terzi.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 27854/2013

    È stato richiamato il principio secondo cui l’annotazione della convenzione matrimoniale nei registri dello stato civile è necessaria per l’opponibilità ai terzi e non può essere sostituita da forme equivalenti o dalla semplice conoscenza di fatto da parte del creditore.

Massime di principio

  • Per opporre un fondo patrimoniale ai creditori non è sufficiente dimostrare che l’atto sia stato stipulato, registrato o trascritto nei registri immobiliari: occorre provare anche l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
  • La trascrizione degli immobili conferiti nel fondo patrimoniale assolve a una funzione di pubblicità-notizia e non sostituisce l’annotazione prevista dall’art. 162, comma 4, del codice civile.
  • La mancanza della prova dell’annotazione rende il fondo patrimoniale non opponibile al creditore, anche se il creditore ne fosse venuto a conoscenza in altro modo.
  • Anche quando il debito non appare collegato alle esigenze familiari, l’eccezione di impignorabilità o di non aggredibilità può essere respinta se il contribuente non dimostra preliminarmente la regolare opponibilità del fondo patrimoniale.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale produrre una certificazione o altra documentazione ufficiale che attesti l’avvenuta annotazione della convenzione matrimoniale nei registri dello stato civile.

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