Sentenza del 10/02/2016 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Temporanea assenza -Perfezionamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl materiale fornito contiene soltanto la massima e non riporta lo svolgimento del giudizio o il dispositivo. Non è quindi possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, quale parte abbia vinto, né indicare statuizioni su spese o rinvii.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia un principio sulla notificazione disciplinata dall’art. 140 c.p.c. in caso di temporanea assenza del destinatario dal domicilio: la spedizione della raccomandata produce un effetto anticipato di conoscibilità legale, ma occorre verificare, tramite l’avviso di ricevimento, se la notificazione abbia effettivamente raggiunto il proprio scopo. Non sono indicati le parti, l’atto impugnato né i motivi concretamente dedotti.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l'effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario temporaneamente assente nel domicilio. Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio e anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione e produzione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.
In caso di temporanea assenza del destinatario, la spedizione della raccomandata determina un effetto anticipato di conoscibilità legale, ma il perfezionamento va valutato alla luce dell’avviso di ricevimento, che può confermare o smentire il raggiungimento dello scopo della notificazione.
Massime di principio
- Quando si applica l’art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, la spedizione della raccomandata non va considerata isolatamente: occorre produrre e valutare l’avviso di ricevimento per verificare le risultanze della notificazione.
- L’effetto della spedizione è descritto come provvisorio e anticipato; in una controversia sulla validità o sul perfezionamento della notifica, l’avviso di ricevimento è quindi un elemento decisivo per accertare se la procedura abbia raggiunto il proprio scopo.
- La massima non consente di ricavare l’esito di uno specifico giudizio o di individuare un vincitore, poiché non contiene i dati delle parti né il dispositivo.
Testo integrale
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