Sentenza del 10/02/2016 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione irreperibili - Deposito albo comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la ritualità della notificazione eseguita nei confronti di un contribuente risultato "sconosciuto" presso l'indirizzo di residenza. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la semplice affissione del plico all'albo comunale non fosse sufficiente e che il notificatore dovesse svolgere ulteriori ricerche o formalità per individuare il destinatario.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta legittima. Quando dalle verifiche presso l'ufficio anagrafe del Comune risulta che il contribuente è sconosciuto o irreperibile all'indirizzo di residenza, è sufficiente procedere secondo l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito e affissione del plico in busta chiusa e sigillata nell'albo del Comune. Non sono necessarie ulteriori ricerche da parte del notificatore. La notifica si considera eseguita l'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Norme richiamate
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
La notifica si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
La norma consente, in caso di contribuente sconosciuto o irreperibile all'indirizzo anagrafico, la notificazione mediante affissione del plico in busta chiusa e sigillata all'albo del Comune. È sufficiente che la procedura sia preceduta dalla verifica presso l'ufficio anagrafe, senza ulteriori ricerche o formalità da parte del notificatore.
Massime di principio
- Quando il contribuente risulta sconosciuto all'indirizzo di residenza, la notifica tributaria può essere perfezionata mediante la procedura speciale prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- La verifica anagrafica presso il Comune costituisce un presupposto sufficiente per procedere con l'affissione all'albo comunale; non è normalmente necessario effettuare ulteriori ricerche personali o anagrafiche.
- Il plico deve essere affisso in busta chiusa e sigillata e la notificazione si perfeziona, per il destinatario, l'ottavo giorno successivo all'affissione.
- In caso di contestazione, è essenziale verificare la documentazione relativa alla ricerca anagrafica e l'effettivo rispetto delle modalità formali di affissione previste dalla norma.
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