Sentenza del 10/02/2016 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Cartella di pagamento e ruolo - Motivazione del diritto camerale annuale - Sanzione ex art.17 D.Lgs.n.472/97 - Incompletezza del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella relativa al diritto camerale annuale, lamentando l'insufficiente motivazione del ruolo e della pretesa tributaria, nonché l'applicazione della sanzione senza una preventiva contestazione dell'illecito. In particolare, veniva dedotta l'incompletezza del pagamento e la conseguente legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. È stato ritenuto che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni dell'iscrizione a ruolo e consentire al contribuente di verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio e di predisporre un'adeguata difesa. È stata inoltre ritenuta legittima l'iscrizione diretta a ruolo della sanzione, senza previa contestazione, poiché l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. n. 54/2005, consente tale procedura per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento dei tributi.
Norme richiamate
Art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
La norma consente all'amministrazione di irrogare direttamente mediante ruolo le sanzioni connesse all'omesso o ritardato pagamento, senza dover notificare previamente un atto di contestazione separato.
Art. 8, D.M. n. 54/2005
La disposizione conferma, per le sanzioni relative al diritto camerale, la possibilità di procedere all'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione, nei casi previsti dalla disciplina generale.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare il tributo, il periodo, l'importo richiesto, la sanzione applicata e i presupposti della pretesa, così da poter controllare l'operato dell'amministrazione e difendersi.
- Per le sanzioni collegate all'omesso, tardivo o incompleto pagamento di tributi, la legge può prevedere l'irrogazione diretta mediante iscrizione a ruolo, senza necessità di una preventiva contestazione autonoma.
- L'assenza di un atto preliminare di contestazione non determina automaticamente l'illegittimità della sanzione: occorre verificare se una norma speciale autorizzi espressamente la riscossione diretta tramite ruolo.
- La contestazione dell'incompletezza del pagamento deve essere supportata da elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o l'erroneità del debito; in mancanza, prevale la validità della pretesa adeguatamente esposta nella cartella.
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