Sentenza del 10/02/2016 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Varese
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Iscrizione di ipoteca - Fondo patrimoniale - Debiti estranei ai bisogni della famiglia - Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta e l'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata illegittima, poiché riferita a beni del fondo patrimoniale e a un debito tributario non collegato ai bisogni della famiglia. Spettava al creditore dimostrare l'inerenza del debito alle esigenze familiari; in mancanza di tale prova, i beni non potevano essere assoggettati alla garanzia. Il principio vale anche per debiti anteriori alla costituzione del fondo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita su immobili confluiti in un fondo patrimoniale per garantire un debito tributario derivante dalla qualità di socio di uno dei coniugi. Tale debito è stato ritenuto estraneo ai bisogni della famiglia, poiché non risultava contratto per soddisfare esigenze familiari. In assenza di prova contraria da parte del creditore, l'iscrizione non poteva colpire i beni del fondo. Il divieto previsto dall'art. 170 c.c. opera anche quando il debito sia sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'aggressione esecutiva e cautelare dei beni costituiti in fondo patrimoniale quando il debito è estraneo ai bisogni familiari e tale estraneità era conosciuta dal creditore. Il principio è stato applicato anche all'iscrizione ipotecaria e ai debiti sorti prima della costituzione del fondo.
Massime di principio
- I beni conferiti in un fondo patrimoniale non possono essere aggrediti per debiti estranei ai bisogni della famiglia, se il creditore conosceva tale estraneità.
- Un debito derivante dall'attività societaria o imprenditoriale di uno dei coniugi non è automaticamente riconducibile ai bisogni familiari: il creditore deve dimostrare il concreto collegamento con tali bisogni.
- La protezione del fondo patrimoniale può operare anche rispetto a debiti sorti prima della sua costituzione.
- Il divieto può rilevare non solo per l'esecuzione forzata, ma anche per misure cautelari o conservative come l'iscrizione ipotecaria.
- La costituzione del fondo non rende i beni assolutamente impignorabili: la tutela dipende dalla natura del debito e dalla conoscenza, da parte del creditore, della sua estraneità alle esigenze della famiglia.
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