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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34760/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, per un importo complessivo di euro 65.334,62 oltre accessori. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria e confermato l'annullamento della cartella, ritenendo che l'ente impositore fosse decaduto dal potere di riscossione perché la cartella era stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla proroga prevista dall'art. 25 del D.L. n. 244/1995 e comunque oltre il 31 dicembre 2000. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione di norme sulla definizione delle posizioni tributarie dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 e sulla sospensione dei procedimenti di riscossione, sostenendo che l'art. 138 della L. n. 388/2000 avrebbe sospeso ex lege la riscossione fino al 15 dicembre 2002 e che, in caso di mancato versamento, il recupero sarebbe stato possibile entro il termine successivo ivi previsto; 2) vizio motivazionale, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente presupposto l'avvenuta definizione automatica ex art. 9 della L. n. 289/2002 senza verifica delle condizioni per beneficiarne. Nel corso del giudizio è stato anche chiarito che lo sgravio della cartella disposto dall'Amministrazione dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non determinava cessazione della materia del contendere né acquiescenza alla sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 138 della L. n. 388/2000, pur consentendo una rateazione agevolata ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e prevedendo un termine per l'iscrizione a ruolo delle somme non versate, non proroga il termine di decadenza per l'emissione/notifica dell'atto impositivo; inoltre, ha ribadito che l'art. 1, comma 5-ter, del D.L. n. 106/2005 ha efficacia retroattiva e si applica anche alle situazioni pendenti, sicché la cartella restava comunque tardiva secondo la disciplina transitoria richiamata dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un'affermazione meramente ad abundantiam della sentenza impugnata, non costituente ratio decidendi, con conseguente difetto di attinenza al decisum. La Corte ha inoltre precisato che lo sgravio eseguito dall'Amministrazione dopo la decisione di primo grado non implicava cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia nei confronti della parte controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti dell'intimata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La norma consente ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 di regolarizzare i tributi 1990-1992 e di rateizzarne il pagamento; il comma 3 introduce un termine di decadenza per il recupero delle somme non versate, riferito alla esecutività del ruolo, ma non proroga il termine per emettere o notificare l'atto impositivo e non può rivivere pretese già decadute.

  • art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato nel motivo come norma sulla riscossione/cartella, ma la Corte non ne fonda la decisione direttamente su tale disposizione.

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156

    Il comma 5-ter ha natura transitoria ed efficacia retroattiva; si applica anche a situazioni tributarie anteriori e ancora sub iudice, fissando per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 il termine di notifica della cartella al 31 dicembre del quinto anno successivo.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La disposizione, come sostituita dal D.L. n. 106/2005, è richiamata quale base del nuovo termine decadenziale per la notifica della cartella nelle attività di liquidazione delle dichiarazioni.

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È menzionato solo come presunto fondamento di una definizione automatica/condono; la censura relativa è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per il primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per il secondo motivo; la Corte afferma che la doglianza non investe la ratio decidendi e, quindi, è inammissibile.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di specifica attinenza al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, lo sgravio integrale del ruolo disposto dall'Amministrazione dopo una sentenza di primo grado favorevole al contribuente non determina automaticamente acquiescenza né cessazione della materia del contendere, potendo rispondere anche alla sola esigenza di evitare ulteriori spese esecutive.
  • Una disciplina agevolativa che consente la rateizzazione o la regolarizzazione dei tributi non comporta, di per sé, proroga del termine decadenziale per l'emissione o la notifica dell'atto impositivo, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • Quando una norma transitoria di riforma dei termini di riscossione ha chiaro contenuto retroattivo, essa si applica anche ai rapporti tributari anteriori ancora pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale.
  • Non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un passaggio motivazionale della sentenza di merito meramente ad abundantiam, privo di incidenza sulla decisione, perché non colpisce la ratio decidendi e difetta di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve attaccare le premesse logiche e giuridiche del decisum; un motivo che si limiti a criticare un'affermazione non decisiva è inammissibile per violazione dell'onere di specificità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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