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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30763/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva a sua volta respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2012 limitatamente alle sanzioni e ai relativi interessi. In fatto, la società sosteneva di trovarsi in grave crisi di liquidità per il mancato pagamento, da parte di soggetti pubblici, di crediti maturati per prestazioni rese nell’ambito dell’assistenza pubblica; tali ritardi avrebbero generato la forte esposizione debitoria verso gli istituti di credito e reso impossibile il tempestivo pagamento dell’imposta. La ricorrente deduceva che questa situazione integrasse forza maggiore e comunque escludesse la colpevolezza necessaria per l’irrogazione delle sanzioni. Con il primo motivo denunciava motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente considerato le sue deduzioni sulla mancanza di intenti evasivi e sul nesso causale tra inadempimenti pubblici e omesso versamento. Con il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 5 dello stesso decreto, per avere la CTR escluso la forza maggiore nonostante l’asserita crisi finanziaria determinata dai ritardi di pagamento della P.A.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la sentenza d’appello fosse sorretta da motivazione solo apparente, rilevando che la CTR aveva espresso un ragionamento intellegibile e coerente: aveva dato atto della procedura di ristrutturazione del debito della società, ma aveva spiegato che la crisi di liquidità da mancati pagamenti della P.A., pur in astratto rilevante nel dibattito giurisprudenziale, non era stata dimostrata come forza maggiore nel caso concreto, mancando prova delle misure effettivamente adottate dalla contribuente per fronteggiarla senza sacrifici eccessivi. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che, in materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico e richiede un evento imponderabile che annulli la signoria del soggetto sulla propria condotta; la mera illiquidità, ancorché causata da reiterati ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, non integra di per sé tale esimente. Di conseguenza, la Corte ha confermato la legittimità dell’irrogazione delle sanzioni e degli interessi e ha rigettato il ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per censurare la motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata era intelligibile e logicamente coerente.

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è stata esclusa, poiché la motivazione della sentenza di merito non era inesistente né meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che la CTR avesse assolto l’obbligo motivazionale richiesto nel processo tributario.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    L’esimente della forza maggiore non ricorre automaticamente in presenza di crisi di liquidità o ritardi di pagamento della P.A.; occorre un evento idoneo, in concreto, ad annullare la signoria del soggetto sulla propria condotta.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    "Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

    È stata valorizzata per affermare la natura punitiva delle sanzioni tributarie e la necessità della coscienza e volontarietà della condotta, con esclusione di una responsabilità oggettiva.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Richiamato quale parametro dell’orientamento che presume la colpa nell’illecito amministrativo salvo prova contraria dell’agente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per escludere un contrasto tra presunzione di colpa nel sistema sanzionatorio e garanzie convenzionali.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per escludere un contrasto tra il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario e il principio di responsabilità personale.

  • art. 45 c.p.

    Utilizzato come riferimento della nozione penalistica di forza maggiore, fondata su imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.

  • art. 42 c.p.

    Richiamato per spiegare che la forza maggiore elide la coscienza e volontarietà della condotta.

  • art. 46 c.p.

    Richiamato come ipotesi speciale di forza maggiore/costrizione fisica.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato per distinguere l’ipotesi dello stato di necessità, in cui residua un margine di scelta.

  • art. 182-bis l.fall.

    Richiamato solo come dato fattuale della procedura di ristrutturazione del debito in corso presso la società.

  • art. 182-ter l.fall.

    Richiamato solo come dato fattuale della procedura di ristrutturazione del debito in corso presso la società.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico: deve trattarsi di un avvenimento imponderabile, imprevedibile e irresistibile, tale da annullare la signoria dell’agente sulla propria condotta e da escludere la coscienza e volontarietà dell’azione od omissione.
  • La mera crisi di liquidità dell’impresa, anche se causata da ritardi o inadempimenti di pubbliche amministrazioni debitrici, non integra di per sé forza maggiore né esclude automaticamente la responsabilità per le sanzioni tributarie.
  • Il contribuente che invoca l’esimente deve offrire prova concreta non solo della situazione di difficoltà finanziaria, ma anche delle misure effettivamente adottate per fronteggiarla, dimostrando di avere agito con la diligenza esigibile senza poter evitare il sacrificio eccessivo.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte dissenta dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie non opera una responsabilità oggettiva: la disciplina valorizza l’azione od omissione cosciente e volontaria e ammette l’esclusione della punibilità solo nei casi in cui venga meno il requisito soggettivo richiesto dalla norma sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaCaso fortuito e forza maggiore

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