Cassazione Civile, Ordinanza n. 18474/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento presso terzi notificato in forza di tre cartelle di pagamento relative a crediti tributari. In primo grado la CTP aveva dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario e l’inammissibilità del ricorso per il resto, compensando le spese al 75% e ponendo a carico della contribuente il restante 25%. In appello la contribuente aveva censurato solo la regolazione delle spese, chiedendo in via principale la condanna dell’agente della riscossione e, in subordine, l’integrale compensazione. La CGT di secondo grado aveva accolto la richiesta subordinata, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi, valorizzando il fatto che i giudizi relativi alle cartelle presupposte si erano conclusi con estinzione per cessazione della materia del contendere. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione degli artt. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 2909 c.c. e 111 Cost., lamentando che la compensazione integrale delle spese fosse stata disposta senza adeguata motivazione e nonostante l’avvenuto annullamento, prima della definizione del primo grado, delle cartelle presupposte, già oggetto di separati giudizi conclusi con provvedimenti passati in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha osservato che la CGT aveva indicato specificamente le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione, individuandole nella definizione, per cessazione della materia del contendere, dei procedimenti relativi agli atti presupposti. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela non impone necessariamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, quando l’annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità originaria dell’atto e sia invece espressione di lealtà processuale, potendo giustificare la compensazione. Ha inoltre rilevato che la stessa contribuente aveva chiesto in appello, in via subordinata, la compensazione integrale delle spese di primo grado e che, accolta tale domanda subordinata, la compensazione era stata estesa anche al secondo grado in ragione della parziale soccombenza dell’appellante. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell’Agenzia. È stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata come parametro sulla regolazione delle spese nel processo tributario; la Corte ritiene legittima la compensazione integrale quando siano indicate gravi ed eccezionali ragioni.
È invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato intervenuto sui giudizi concernenti le cartelle presupposte, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a incidere sulla decisione sulle spese.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CGT sulla compensazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il veicolo processuale del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
È richiamato per affermare che l’annullamento dell’atto in autotutela, quando non dipenda da manifesta illegittimità originaria, costituisce comportamento processuale conforme al dovere di lealtà e può giustificare la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione integrale delle spese può essere legittimamente disposta quando il giudice indichi le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, anche valorizzando la definizione per cessazione della materia del contendere dei giudizi relativi agli atti presupposti.
- L’annullamento dell’atto in autotutela non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: ciò non avviene se l’annullamento non è indice di una manifesta illegittimità originaria dell’atto, ma piuttosto di un comportamento conforme a lealtà processuale.
- La richiesta subordinata di compensazione integrale delle spese formulata dalla parte può essere accolta dal giudice di appello e, se accolta, giustificare la compensazione anche delle spese del grado successivo in presenza di soccombenza solo parziale dell’appellante.
- Ai fini della censura per violazione delle norme sulla liquidazione delle spese, è decisiva la presenza di una motivazione effettiva sulle ragioni della compensazione; quando tali ragioni siano esplicitate, la doglianza per difetto di motivazione è infondata.
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