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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31361/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto tacito di un’istanza di rimborso IRPEF presentata per l’anno 2000 da un ex dirigente ENEL, in relazione alle trattenute operate sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che una parte della prestazione dovesse essere tassata con aliquota del 12,50%, in quanto riferibile al rendimento di una forma di previdenza integrativa aziendale (PIA poi confluita in FONDENEL), anziché con la tassazione separata applicata dall’Amministrazione. Dopo un primo contenzioso, una precedente ordinanza di cassazione aveva rinviato alla CTR Piemonte applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui solo le somme riconducibili al rendimento netto da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato sono assoggettabili alla ritenuta del 12,50%, mentre le altre somme restano soggette a tassazione separata. In sede di rinvio la CTR ha riconosciuto al contribuente un rimborso parziale di euro 44.087,97. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 384 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto e aveva riconosciuto un rendimento senza verificare che vi fossero realmente somme derivanti da investimenti sul mercato del capitale accantonato; il semplice prospetto/certificazione ENEL non sarebbe sufficiente a provare un rendimento rilevante ai fini dell’aliquota del 12,50%.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha rilevato che il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto già fissato dalla precedente ordinanza di cassazione e dalle Sezioni Unite, perché aveva riconosciuto la presenza di rendimenti sulla base della sola certificazione ENEL, senza che emergesse alcun effettivo investimento del capitale del Fondo sul mercato. La Corte ha ribadito che, nel regime applicabile alla previdenza complementare aziendale dei dirigenti ENEL, il "rendimento" tassabile al 12,50% è solo quello netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non le somme formate mediante riserve matematiche o sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, negando quindi il rimborso richiesto. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità, ponendo le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per censurare la violazione delle regole del processo tributario e del vincolo del giudice di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice di rinvio doveva uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova sulla sussistenza dei rendimenti tassabili con aliquota del 12,50%

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamati per la disciplina della tassazione separata delle prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482

    indicata come base della ritenuta del 12,50% applicabile alle somme qualificabili come rendimento

  • art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    richiamato dalla parte ricorrente come disposizione rilevante nel sistema di tassazione delle prestazioni previdenziali complementari

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro normativo della tassazione delle prestazioni previdenziali complementari

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il mancato rispetto di tale vincolo integra un vizio denunciabile in cassazione.
  • In materia di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% si applica soltanto alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle somme determinate con criteri meramente attuariali o contabili.
  • La prova della sussistenza di un rendimento fiscalmente agevolato non può essere desunta in via automatica da una generica certificazione del fondo o del datore di lavoro, occorrendo che emerga un effettivo investimento produttivo di rendimento.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
  • Se la prestazione proviene integralmente da un fondo interno che non svolge investimenti di mercato, non è configurabile un rendimento netto tassabile al 12,50% per quella sola ragione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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