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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31274/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti, creditori ammessi al passivo di un fallimento aperto nel 2003 e chiuso nel 2017, avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata della procedura presupposta. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di diniego, ritenendo che la procedura fosse di particolare complessità (numerosi creditori, azioni di responsabilità e revocatorie, rilevanti recuperi per la massa) e che, in difetto di specifiche allegazioni sul pregiudizio individuale, non fosse provato il danno. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2 L. 89/2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 Prot. add. CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la durata del fallimento (14 anni e 9 mesi) superava ampiamente il limite di ragionevolezza e che, una volta accertato tale superamento, il danno non patrimoniale doveva presumersi salvo circostanze concrete di segno contrario. Con il secondo motivo hanno censurato la liquidazione delle spese di lite in favore del Ministero, in particolare il riconoscimento del rimborso forfettario del 15%, ritenuto non dovuto per la natura pubblica dell’Avvocatura erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare, non basta richiamare la particolare complessità della procedura per escludere il danno: occorre accertare in concreto circostanze specifiche che escludano positivamente che il pregiudizio sia stato subito dai creditori ammessi al passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La violazione del termine di ragionevole durata del processo può fondare il diritto all’equa riparazione; nel caso delle procedure concorsuali complesse, il superamento del limite di ragionevolezza va valutato secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e non può essere escluso solo per la complessità astratta della procedura.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La durata irragionevole del processo integra una violazione del diritto convenzionale alla ragionevole durata, dal quale si desume che il danno non patrimoniale è normalmente conseguenza della lesione, salvo prova contraria in concreto.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale, senza specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di compensazione o regolazione delle spese.

  • art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n. 55/2014

    Richiamato nel secondo motivo per contestare il riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali all’Avvocatura dello Stato.

  • art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    "si considera rispettato il termine ragionevole … se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"

    La Corte precisa che tale parametro non implica l’automatica indennizzabilità di ogni procedura che superi i sei anni, ma va coordinato con la giurisprudenza che, per le procedure fallimentari molto complesse, ammette una durata massima complessiva più ampia.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari particolarmente complesse, il termine di ragionevole durata non è automaticamente superato in modo indennizzabile per il solo dato temporale, ma va valutato alla luce della complessità concreta della procedura; tuttavia, per tali procedure, la durata complessiva non può eccedere il limite di sette anni secondo la giurisprudenza richiamata.
  • Per il creditore ammesso al passivo, ai fini dell’equa riparazione il dies a quo della durata ragionevole coincide con il decreto di ammissione al passivo.
  • Una volta accertato il superamento della durata ragionevole, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo si presume normalmente esistente, salvo che risultino circostanze concrete e positive idonee a escludere nel caso specifico che il pregiudizio sia stato sofferto.
  • Non è sufficiente, per negare il diritto all’equa riparazione, affermare in astratto la particolare complessità della procedura concorsuale o richiedere al ricorrente allegazioni specifiche sul pregiudizio, se non si individuano elementi concreti che escludano il danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della prova

Testo integrale

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