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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31273/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un impianto di climatizzazione, originariamente stipulato nel maggio 2010 e poi modificato con scrittura del 7 dicembre 2010. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la committente proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, lamentando difformità e vizi dell'opera rispetto alla disciplina tecnica e regolamentare richiamata, oltre che rispetto al progetto e alle prescrizioni del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Nei gradi di merito l'opposizione e la domanda di risoluzione erano state respinte: il tribunale e poi la corte d'appello avevano ritenuto che, in base alla scrittura del 7 dicembre 2010 e alla CTU, l'appaltatrice fosse sostanzialmente esecutrice di un progetto predisposto da terzi e non responsabile per i difetti progettuali, nonché legittimata a sospendere i lavori a fronte del mancato pagamento del saldo dovuto dalla committente. Con il ricorso per cassazione la committente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia della clausola contrattuale che, a suo dire, rendeva l'appaltatrice responsabile e non mero nudus minister; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e vizio nell'uso della CTU, perché la corte territoriale avrebbe attribuito al consulente una valutazione giuridica sulla posizione dell'appaltatrice; 3) violazione degli artt. 5 e 7 del d.m. n. 37/2008. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti il primo e il terzo, censurando la corte d'appello per non aver applicato il principio secondo cui l'appaltatore, anche quando esegua l'opera su progetto del committente, resta tenuto a controllare la bontà del progetto nei limiti delle proprie cognizioni tecniche e a segnalare gli errori palesi, rispondendo dei vizi dell'opera salvo prova di aver manifestato dissenso ed essere stato indotto a eseguire comunque le istruzioni a rischio del committente. Ha inoltre precisato che la CTU non può sostituire il giudice nella qualificazione giuridica dei fatti o nella verifica della conformità alla legge delle condotte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della corte d'appello nella parte censurata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame della responsabilità dell'appaltatrice e della pretesa di pagamento/risoluzione, alla luce dei principi di diritto affermati. Il giudice del rinvio dovrà regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    Viene richiamato come parametro del primo motivo, poi assorbito, relativo al preteso omesso esame della clausola contrattuale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono evocati nel secondo motivo per censurare l'interpretazione del contratto, ma la Cassazione risolve la questione soprattutto in termini di corretta applicazione dei principi sull'appalto e sui limiti della CTU.

  • artt. 5 e 7 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37

    Sono invocati nel terzo motivo, assorbito; la Corte non esamina nel merito la loro violazione.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L'appaltatore è tenuto alla diligenza qualificata propria dell'attività svolta, che impone il controllo della bontà del progetto e la segnalazione degli errori palesi.

  • art. 1659 c.c.

    È richiamato per affermare che l'appaltatore non può apportare variazioni non concordate al progetto e che il progetto costituisce il contenuto tecnico dell'opera da eseguire.

  • art. 1460 c.c.

    È menzionato come base dell'eccezione di inadempimento opposta dalla committente al pagamento del corrispettivo.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, anche quando l'opera sia eseguita su progetto predisposto dal committente, l'appaltatore non diventa automaticamente un mero esecutore materiale: egli conserva l'obbligo di verificare, nei limiti delle proprie cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute.
  • L'appaltatore risponde dei vizi e delle imperfezioni dell'opera anche se ha eseguito fedelmente il progetto del committente, salvo che provi di avere manifestato il proprio dissenso rispetto ad errori o carenze palesi ed essere stato comunque indotto ad eseguire a rischio del committente.
  • La responsabilità contrattuale dell'appaltatore è una responsabilità da obbligazione di risultato: la conformità a un progetto altrui non esclude di per sé la garanzia per la corretta esecuzione a regola d'arte.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può supportare il giudice nella ricostruzione di fatti tecnici, ma non può sostituirsi al giudice nella qualificazione giuridica della posizione delle parti, nella ricostruzione della portata di un contratto o nella verifica della liceità delle condotte.
  • Quando una clausola contrattuale ribadisce che l'appaltatore deve attenersi al progetto, ai materiali e alle tavole tecniche, essa è coerente con la fisiologia del contratto di appalto e non è sufficiente, da sola, a degradare l'appaltatore a mero nudus minister.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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