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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31277/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da una banca per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, la costituzione di un fondo patrimoniale su immobili di proprietà del debitore e i successivi atti di ampliamento del fondo, assunti come pregiudizievoli per le ragioni creditorie della banca, che vantava un credito derivante da un finanziamento concesso a una società garantita dal medesimo debitore. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge del debitore, parte degli atti costitutivi del fondo, ritenendo che l'eventuale inefficacia non avrebbe inciso sui diritti del coniuge non debitore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 101, 102 e 111 Cost. e nullità della sentenza per non avere la corte territoriale ritenuto litisconsorte necessaria la moglie, parte degli atti di costituzione e ampliamento del fondo patrimoniale; con il secondo motivo ha censurato, in relazione all'art. 2901 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., l'accertamento del pregiudizio alle ragioni creditorie e della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.: nel fascicolo del ricorrente non risultava depositata la sentenza impugnata, né in copia autentica né informale, e neppure nel fascicolo della controricorrente era presente una copia autentica del provvedimento, ma solo copie informali. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    viene richiamato come norma fondante l'azione revocatoria ordinaria, rispetto alla quale la banca aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione e ampliamento del fondo patrimoniale.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio della coniuge parte degli atti impugnati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale in materia di giusto processo e contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a supporto della censura sull'accertamento dei fatti costitutivi della revocatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di denuncia della violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza e vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    applicato dalla Corte come causa di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata è presupposto processuale inderogabile: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., anche se il provvedimento sia astrattamente rinvenibile in copie informali nel fascicolo di controparte.
  • Quando la Corte rileva l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del provvedimento impugnato, resta assorbito ogni esame dei motivi attinenti al merito o a vizi processuali della sentenza impugnata.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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