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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31276/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una scrittura privata del 5 maggio 2006 con la quale un soggetto aveva assunto un'obbligazione di pagamento nei confronti della de cuius. L'erede universale della creditrice conveniva in giudizio il debitore per ottenere il pagamento di euro 24.000, oltre interessi. Il Tribunale accoglieva la domanda e rigettava la riconvenzionale del convenuto, che aveva dedotto un controcredito da compensare per euro 123.500. In appello il convenuto insisteva per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della compensazione; la Corte territoriale respingeva l'impugnazione e liquidava le spese del grado. L'erede proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 4 e 5 del D.M. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato le spese in misura inferiore al minimo tabellare, assumendo che il valore della causa dovesse essere quello indicato dall'appellante nell'atto di appello, comprensivo anche della domanda riconvenzionale o del relativo valore complessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, nella determinazione del valore della controversia debba tenersi conto anche del valore della domanda riconvenzionale, quando essa ampli la lite e l'attività difensiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del grado di appello e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di appello in euro 13.635 per spese vive, euro 26,30 per spese vive ulteriori, spese forfettarie del 15% e accessori di legge, oltre alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.300 per esborsi, accessori di legge e spese generali a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto nel ricorso.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per censurare la liquidazione dei compensi professionali effettuata in misura inferiore ai parametri applicabili.

  • artt. 4 e 5 D.M. 55/2014

    Sono richiamati come norme sui parametri forensi e sulla determinazione del compenso in base al valore della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva correttamente posto le spese a carico della parte soccombente, ma la censura riguardava la loro quantificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte d'appello aveva disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza nell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi difensivi, il valore della controversia deve essere determinato considerando anche il valore della domanda riconvenzionale quando essa, perseguendo un bene diverso da quello richiesto dall'attore, amplia l'oggetto della lite e l'attività difensiva necessaria.
  • La liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata in base allo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia, non potendo il giudice discostarsi in modo ingiustificato dai parametri legali applicabili.
  • Quando la questione riguarda esclusivamente la rideterminazione delle spese di lite e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito alla liquidazione.
  • La proposizione di una domanda riconvenzionale idonea ad ampliare il thema decidendum incide sul valore della lite anche ai fini della regolazione e quantificazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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