Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso della madre comune. Uno dei coeredi chiedeva la divisione con collazione delle attribuzioni patrimoniali ricevute in vita dalla de cuius; nel corso del giudizio si controverteva, in particolare, sulla qualificazione di vari trasferimenti di beni e somme in favore di alcuni figli: la cessione del diritto di farmacia e del compendio aziendale collegato, alcuni appartamenti in via Gioberti, un immobile in via dei Laghi e varie dazioni di denaro e libretti bancari. Le parti proponevano appelli principali e incidentali contro la sentenza non definitiva e quella definitiva della Corte d'appello, contestando sia l'inclusione o esclusione di beni dall'asse, sia la natura delle attribuzioni come donazioni indirette, donazioni tipiche simulate o meri pagamenti, sia l'ammissibilità e la valutazione delle prove presuntive e testimoniali. In cassazione, la ricorrente principale censurava soprattutto l'esclusione dall'asse del valore dell'azienda farmacia, deducendo violazione di norme sulle prove, sulla confessione e sulla collazione, oltre a omesso esame della scrittura del 1972. I ricorrenti incidentali contestavano, a loro volta, la qualificazione delle liberalità in denaro, l'omesso esame di una dazione di 125 milioni, l'accertamento relativo agli appartamenti di via Gioberti, la mancata assegnazione di alcuni beni mobili e l'incidenza della decisione sulla successiva sentenza divisionale. Altri ricorsi riguardavano la prova della simulazione e della donazione indiretta dei trasferimenti immobiliari e della farmacia.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso principale della coerede che contestava la qualificazione e l'esclusione della farmacia dalla massa, ritenendo decisiva la mancata adeguata considerazione della scrittura del 15 febbraio 1972 e insufficiente la motivazione sull'assenza di animus donandi. Ha accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale di alcuni coeredi, perché la Corte d'appello non aveva esaminato il motivo di appello relativo alla dazione di lire 125.000.000 al figlio Pietro, integrando violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha accolto inoltre il terzo motivo del ricorso di un altro coerede, sempre in relazione alla cessione della farmacia e alla necessità di riesaminare la relativa qualificazione. Ha respinto varie censure per infondatezza o per carenza di interesse, e ha dichiarato inammissibili altri motivi per difetto di autosufficienza o perché diretti a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Le ulteriori questioni restavano assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro le medesime sentenze
art. 360 n. 3 c.p.c.
è invocabile per errori di sussunzione o di interpretazione della norma, non per la diversa ricostruzione del fatto
art. 360 n. 4 c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione o per violazione dell'art. 132 c.p.c. rileva quando la decisione sia priva di reale apparato argomentativo
art. 360 n. 5 c.p.c.
consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla rivalutazione del merito
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione delle prove e di non contestazione
art. 116 c.p.c.
non può essere usato per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio se il giudice ha correttamente esercitato il prudente apprezzamento
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi e le domande ritualmente proposti
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiede una motivazione effettiva della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in combinazione con il dovere di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione e giusto processo
art. 737 c.c.
i coeredi devono conferire quanto ricevuto in donazione ai fini della collazione, anche se l'attribuzione è stata qualificata in modo non perfettamente corretto
art. 746 c.c.
la collazione della donazione di azienda avviene considerando il valore del compendio aziendale al tempo dell'apertura della successione
art. 809 c.c.
si applica alle liberalità indirette soggette, in quanto compatibili, alle norme sulla donazione
art. 1414 c.c.
disciplina la simulazione dei negozi giuridici
art. 1417 c.c.
regola i limiti della prova della simulazione, con distinzione tra parti, eredi e terzi
art. 782 c.c.
richiamato per la forma dell'atto di donazione tipica
art. 769 c.c.
definisce la donazione come atto di liberalità
art. 2730 c.c.
richiamato in tema di confessione
art. 2733 c.c.
richiamato in tema di confessione giudiziale e stragiudiziale
art. 2735 c.c.
richiamato in tema di efficacia della confessione resa fuori dal giudizio
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio
art. 2724 c.c.
richiamato per i casi eccezionali di ammissibilità della prova testimoniale sulla simulazione
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
la presunzione è legittima solo se basata su indizi gravi, precisi e concordanti
art. 2722 c.c.
richiamato per il divieto di prova testimoniale dei patti contrari al contenuto del contratto
art. 2725 c.c.
richiamato per i limiti formali della prova testimoniale
art. 724 c.c.
richiamato in tema di divisione e massa ereditaria
art. 726 c.c.
richiamato in tema di divisione ereditaria
art. 728 c.c.
richiamato in tema di divisione ereditaria
art. 713 c.c.
richiamato in tema di divisione ereditaria
art. 1470 c.c.
richiamato nella qualificazione del negozio di compravendita
art. 1713 c.c.
richiamato tra le norme invocate sui rapporti di gestione e restituzione
art. 1703 c.c.
richiamato tra le norme invocate sui rapporti di mandato
art. 1722 n. 4 c.c.
richiamato tra le norme invocate sui rapporti di mandato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la diversa lettura delle prove e dei fatti di causa resta, di regola, insindacabile in sede di legittimità.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La non contestazione non equivale a mera inerzia difensiva e va apprezzata dal giudice di merito alla luce dell'intero quadro processuale e probatorio.
- La simulazione di una compravendita immobiliare tra parti ed eredi è soggetta a regole probatorie più rigorose rispetto all'azione proposta da terzi o creditori; la prova testimoniale è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
- In tema di donazioni indirette o attribuzioni a titolo di liberalità, l'accertamento dell'animus donandi richiede una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto e deve essere sorretto da motivazione non meramente assertiva.
- La donazione di azienda o di compendio aziendale, se rilevante ai fini della collazione, va rapportata al valore del complesso organizzato alla data di apertura della successione.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e impone la cassazione sul punto.
- La qualificazione giuridica esatta dell'attribuzione patrimoniale è decisiva, ma la collazione può operare anche quando il bene sia stato ricevuto dal coerede mediante liberalità diretta o indiretta.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se basate su fatti noti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; diversamente, la censura in cassazione può investire la violazione dell'art. 2729 c.c.
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