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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31278/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio promosso da una coniuge separata per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, di un atto di compravendita con cui il debitore aveva trasferito i suoi cespiti immobiliari a un terzo. La domanda era fondata sul mancato integrale pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento in forza di una precedente sentenza di separazione. Il Tribunale aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria, rigettando l'eccezione di prescrizione, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il credito da mantenimento, essendo costituito da prestazioni autonome e periodiche, si prescriva per ciascuna rata dalla singola scadenza; aveva inoltre affermato che il credito, anche se contestato nel quantum, è sufficiente a fondare l'azione revocatoria. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: omessa pronuncia sulla precisa quantificazione del debito; omessa motivazione sul difetto di legittimazione della creditrice ad agire anche per la quota di mantenimento spettante alla figlia; erronea condanna alle spese di lite nonostante il ritenuto accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso era privo dell'allegazione della procura speciale alle liti richiesta per il giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111, co. VI, Cost"

    È richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla motivazione, ma la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma della norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c."

    È invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte non esamina il merito della doglianza per il preliminare difetto di ammissibilità del ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c."

    È richiamato nei motivi secondo e terzo, ma la Corte non affronta il contenuto delle censure per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "difetto di allegazione della procura speciale alle liti, ex art. 366, co. 1, n. 5 c.p.c."

    La Corte ritiene inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura rilasciata per il grado di appello non è idonea a conferire il potere di proporre ricorso per cassazione; la procura deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    "inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012"

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il tema probatorio non è oggetto di decisione, che si arresta sul difetto di procura speciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale, successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al ricorso per cassazione; la procura rilasciata per il grado di appello non è idonea a legittimare l'impugnazione di legittimità.
  • La mancanza della procura speciale comporta l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi dedotti nel merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazioneInadempimento
RamiProcesso civileFamigliaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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