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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17912/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di ottemperanza della sig.ra Nicosia, chiedendo l'esecuzione integrale di una precedente pronuncia che riconosceva il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990-1992 (art. 9, comma 17, legge n.289/2002). L'Agenzia sosteneva che, per effetto delle norme sopravvenute (art. 1, comma 665, legge n.190/2014 e art. 16-octies d.l. n.91/2017, poi integrate dall'art. 29 d.l. n.162/2019), i rimborsi devono essere effettuati con riduzione del 50% e subordinati alla capienza delle risorse stanziate, e quindi il giudice non poteva ordinare il pagamento integrale ma doveva considerare i limiti di spesa e le modalità di attuazione previste dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha ritenuto che le disposizioni sopravvenute (art. 16-octies d.l. n.91/2017 e relative norme attuative) disciplinano la fase di attuazione/effettuazione dei rimborsi e non incidono sul diritto sostanziale al rimborso accertato con sentenza passata in giudicato. Tuttavia ha affermato che tali limiti sono rilevanti nella fase di ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (anche con nomina di commissario ad acta e/o emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare comunque esecuzione al giudicato. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale perché applichi il principio indicato e provveda sui concreti provvedimenti attuativi.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    «In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 [...]»

    La Corte ha interpretato la norma come disciplina delle modalità di effettuazione/attuazione dei rimborsi (fase amministrativa/esecutiva) e non come norma che estingue o riduce sostanzialmente il diritto al rimborso riconosciuto giudizialmente.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

    Costituisce ius superveniens che incide sulla fase attuativa dei rimborsi: permette la riduzione percentuale e subordina l'erogazione alla capienza delle risorse; si applica in sede di esecuzione/ottemperanza anche a titoli giudiziali formatisi anteriormente, ma non cancella il diritto sostanziale accertato in sentenza.

  • art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8)

    Ha inciso sulla misura dello stanziamento (incrementandolo) ma non ha mutato la natura procedurale delle limitazioni: resta norma che regola l'attuazione dei rimborsi.

  • art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione in tema di ottemperanza è ammesso anche per vizi di procedimento e per difettuoso esercizio del potere-dovere di integrare il dictum della sentenza esecutiva.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma che riconosce il beneficio fiscale (90% di riduzione) ai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ha sottolineato che il diritto riconosciuto da tale norma e accertato in giudicato non può essere definitivamente falcidiato dalle norme di attuazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito)

    Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso; la Corte ha indicato questa misura contabile come strumento legittimo per consentire l'esecuzione del giudicato anche quando i capitoli di spesa non risultino immediatamente disponibili.

Massime di principio

  • La normativa sopravvenuta che limita o regola i rimborsi (es. art. 1, comma 665 L.190/2014 e art. 16-octies d.l. 91/2017) incide sulla fase di attuazione/effettuazione dei rimborsi e non sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • In un giudizio di cognizione il soggetto ha diritto all'accertamento dell'an e del quantum del credito; eventuali limiti di spesa introdotti successivamente vanno valutati ed applicati nella fase esecutiva/di ottemperanza e non possono automaticamente estinguere il credito riconosciuto.
  • Il giudice dell'ottemperanza ha il potere-dovere di verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di insufficienza, deve adottare provvedimenti specifici (es. nomina commissario ad acta, richiesta di misure contabili) per garantire l'attuazione del giudicato, anziché dichiarare estinto il diritto del contribuente.
  • L'Amministrazione può ridurre temporaneamente l'immediata erogazione (es. applicare la riduzione del 50% prevista dalle norme attuative) ma ciò non comporta la perdita definitiva del diritto del creditore: restano a disposizione rimedi contabili e procedure (compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per il soddisfacimento integrale nel tempo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non è vincolato esclusivamente agli oneri di allegazione delle parti rispetto alla disponibilità finanziaria: deve compiere gli accertamenti necessari per determinare il "quomodo" dell'attuazione del giudicato, anche se ciò richiede attività istruttoria e l'attivazione di procedure amministrativo-contabili.
  • Dal punto di vista costituzionale e convenzionale, la mancanza momentanea di risorse non giustifica l'annullamento di un credito giudizialmente accertato: va privilegiata una soluzione che contemperi l'interesse pubblico alla gestione ordinata delle risorse con il diritto del singolo alla prestazione riconosciuta.

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