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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17920/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'ottemperanza di una sentenza che ha riconosciuto ad Antoci il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990-1992 (art. 9, comma 17, legge 289/2002). L'Agenzia delle Entrate eccepiva che, per effetto dell'art. 1 comma 665 legge 23/12/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 91/2017 (e dal relativo provvedimento direttoriale), i rimborsi dovevano essere erogati con riduzione del 50% e subordinati alla capienza delle risorse stanziate, per cui il giudice dell'ottemperanza avrebbe erroneamente imposto il pagamento integrale senza verificare l'esistenza di uno sforamento delle stanze amministrative o la capienza dei fondi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato il principio secondo cui le norme sopravvenute che introducono limiti e modalità di erogazione (art. 1 comma 665 l. 190/2014 e art. 16-octies d.l. 91/2017, attuato dal provvedimento direttoriale) riguardano la fase procedimentale di attuazione del rimborso e non incidono sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato. Pertanto, l'eventuale riduzione o la temporanea mancata erogazione per insufficienza di stanziamenti non estingue né annulla il credito accertato. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (fra cui la nomina di commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'attuazione integrale del giudicato nonostante la dilazione o le limitazioni temporanee dell'effettuazione del pagamento. Nel caso concreto, avendo l'Amministrazione provveduto successivamente al pagamento, la sentenza di merito va integrata nella motivazione con i principi sopra enunciati; il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

    La norma disciplina le modalità e i limiti di effettuazione dei rimborsi (fase attuativa/procedimentale), non abroga né riduce sostanzialmente il diritto al rimborso già accertato con sentenza irrevocabile; l'eventuale falcidia è rimessa alla fase di esecuzione/ottemperanza e alle procedure contabili.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123)

    Introduzione di limiti e modalità di erogazione dei rimborsi, con applicazione della riduzione del 50% in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate e disciplina delle procedure per l'erogazione.

    Costituisce ius superveniens che incide sulla fase procedurale di attuazione del rimborso; la sua sede di applicazione è il giudizio esecutivo/di ottemperanza e non il giudizio di cognizione sul diritto sostanziale.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 195405/2017 (26 settembre 2017)

    Dispone le modalità operative: applicazione della riduzione del 50% e priorità cronologica delle istanze, nonché l'erogazione proporzionale delle somme residue al completamento dell'esame delle istanze.

    Regola le procedure amministrative di attuazione dei rimborsi e conferma che la limitazione riguarda l'effettuazione e non il diritto sostanziale.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Prevede il riconoscimento del rimborso del 90% dell'IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (definizione/beneficio fiscale per le province interessate).

    Fonte del diritto sostanziale riconosciuto in favore del contribuente; il diritto al rimborso previsto da questa norma rimane invariato e recuperabile anche se la sua attuazione è soggetta a limiti di spesa sopravvenuti.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il giudizio tributario di ottemperanza e ammette il ricorso per cassazione per violazione delle norme del procedimento.

    Stabilisce la competenza del giudice dell'ottemperanza e la possibilità di impugnare in Cassazione per errori di procedimento; la Corte ricorda che il giudice dell'ottemperanza ha poteri di interpretazione e integrazione del dictum per assicurare l'attuazione del giudicato.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. l. 28 febbraio 2020, n. 8)

    Ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 665 l. n. 190/2014, elevando lo stanziamento complessivo da 90.000.000 euro a 160.000.000 euro senza ripartizione annuale.

    Ha inciso soltanto sul quantum delle risorse disponibili per i rimborsi, non sulla natura procedurale della disciplina dell'effettuazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. l.30/1997) e successive disposizioni attuative

    Consente alla P.A. di emettere uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso rivolto all'istituto tesoriere (Banca d'Italia) nel caso di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e assenza di disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa.

    Strumento contabile che l'Amministrazione o il commissario ad acta possono utilizzare per eseguire comunque pagamenti in assenza temporanea di disponibilità di capitolo, differendo la regolarizzazione contabile ma assicurando l'attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che limitano o regolano i rimborsi (ius superveniens) incidono sulla fase di effettuazione/attuazione e non sul diritto sostanziale già accertato con sentenza irrevocabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure amministrative e contabili previste (es. nomina commissario ad acta, speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per garantire l'attuazione del giudicato.
  • La riduzione percentuale prevista dalla norma (es. 50%) riguarda la modalità e il timing dell'erogazione; non costituisce di per sé estinzione o perdita definitiva del credito riconosciuto al contribuente.
  • Il pagamento effettuato dall'Amministrazione dopo l'inizio del gravame non equivale automaticamente ad acquiescenza impeditiva dell'impugnazione; la rinuncia all'impugnazione richiede manifestazione espressa o atti incompatibili in modo univoco con l'impugnazione.
  • In fase di ottemperanza il giudice ha poteri ricostruttivi ed istruttori per delimitare il contenuto precettivo del giudicato e può esigere dall'Amministrazione le informazioni necessarie sulla capienza dei capitoli di spesa, pur tenendo conto della natura attuativa del procedimento.
  • Se si verifica insufficienza di stanziamenti, la corretta prassi è il differimento o la dilazione dell'erogazione mediante strumenti contabili legittimi, non la soppressione definitiva del credito; ciò è conforme anche ai principi costituzionali e convenzionali (art. 3 Cost., Convenzione EDU).

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