Cassazione Civile, Sentenza n. 17929/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Esecuzione di una sentenza che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 (art. 9, comma 17, legge n. 289/2002). L'Agenzia aveva corrisposto e dichiarato di avere riscosso solo il 50% dell'importo invocando l'applicazione delle restrizioni di spesa previste dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale n. 195405/2017; la Commissione tributaria regionale aveva però accolto l'ottemperanza del contribuente ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'esistenza dello sforamento delle risorse e nominando commissario ad acta per l'attuazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha stabilito il principio secondo cui la disciplina introdotta dall'art. 16-octies d.l. 91/2017 (e successive modifiche e provvedimenti attuativi) riguarda le modalità di effettuazione/attuazione dei rimborsi e non estingue il diritto sostanziale già accertato in giudicato. La Corte ha precisato che nel giudizio d'ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità degli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica (compresa, se necessario, la nomina di un commissario ad acta e l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato, non essendo desumibile alcuna possibilità di «falcidia» definitiva del credito del contribuente. Ne consegue che l'Agenzia poteva e doveva far valere le limitazioni in sede di attuazione e che la CTR avrebbe dovuto applicare la disciplina vigente e adottare i provvedimenti attuativi necessari
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
testo richiamato nella sentenza e modificato successivamente
Regola le modalità di effettuazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate: prevede una riduzione percentuale (50%) e, a seguito dell'esaurimento delle risorse, la sospensione di ulteriori rimborsi. La Corte interpreta la norma come disciplinante la fase di attuazione/effettuazione del rimborso e non il diritto sostanziale alla somma riconosciuta in giudicato
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. con l. 3 agosto 2017, n. 123)
richiamato integralmente nella motivazione
Costituisce ius superveniens applicabile nella fase di esecuzione/ottemperanza: fissa limiti e modalità di pagamento (riduzione al 50% e ripartizione in rapporto alle risorse) ma non estingue il diritto sostanziale accertato con sentenza irrevocabile
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. con l. 28 febbraio 2020, n. 8)
modifica richiamata nella sentenza
Ha inciso soltanto sul quantum delle risorse stanziate a legislazione vigente (aumento del plafond complessivo), senza alterare il profilo sostanziale del diritto al rimborso e confermando la natura procedimentale delle limitazioni
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 195405/2017 (26 settembre 2017)
citato e trascritto nei passaggi motivazionali
Stabilisce le modalità operative per l'applicazione della riduzione del 50% e le regole per l'erogazione periodica e proporzionale dei rimborsi in rapporto alla disponibilità delle risorse; conferma la natura procedurale e attuativa delle limitazioni
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione al giudizio di ottemperanza
Disciplina il giudizio tributario di ottemperanza; la Corte interpreta l'art. 70 come sede in cui possono essere dedotte e valutate le questioni relative all'attuazione del giudicato, compresa la verifica degli stanziamenti e l'attivazione di procedure contabili speciali
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito)
menzionato con riferimento allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso
Consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso a fronte di provvedimenti esecutivi e di assenza di disponibilità finanziaria, strumento ritenuto dalla Corte idoneo ad assicurare l'esecuzione del giudicato nonostante l'incapienza momentanea del capitolo di spesa
Massime di principio
- La disciplina introdotta dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dal comma 665 dell'art.1 della legge n.190/2014 regola le modalità di attuazione/effettuazione dei rimborsi (fase amministrativa/esecutiva) e non estingue il diritto sostanziale al rimborso riconosciuto con sentenza passata in giudicato
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la disponibilità degli stanziamenti previsti e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica (es. emissione speciale ordine di pagamento in conto sospeso, nomina commissario ad acta) per dare concreta esecuzione al giudicato
- La riduzione del pagamento al 50% (o altri meccanismi di razionamento temporaneo) costituisce una misura di attuazione e contabile e non una 'falcidia' definitiva del credito: il contribuente conserva il diritto all'integrale soddisfacimento quando e se le risorse torneranno disponibili
- L'Amministrazione può far valere le limitazioni di spesa e le modalità stabilite da norme sopravvenute esclusivamente nella fase di attuazione/esecuzione del giudicato; non poteva escluderne l'applicazione la CTR se il giudizio d'ottemperanza era stato instaurato dopo l'entrata in vigore della norma
- Nel procedimento d'ottemperanza il giudice ha poteri ricostruttivi e d'indagine anche su questioni relative alla disponibilità di fondi pubblici, non essendo rigidamente vincolato ai soli oneri di allegazione delle parti come avverrebbe in una cognizione ordinaria
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