Cassazione Civile, Sentenza n. 17822/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro l'avviso d'accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2006. Dopo la proposizione del ricorso, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo poi la sospensione e successivamente la trattazione ai sensi del comma 13 dello stesso art. 6 al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di trattazione della ricorrente e ha confermato il decreto presidenziale n. 27473/21 (11/10/2021) che aveva già disposto l'estinzione del procedimento per adesione regolare alla definizione agevolata. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse sostanziale a revocare la declaratoria di estinzione né ad ottenere una diversa declaratoria con identico esito, e quindi ha respinto la richiesta. Le spese di questa ulteriore fase sono compensate. Inoltre, non è stata disposta condanna al pagamento del "doppio contributo unificato" in quanto l'inammissibilità dipende dalla definizione agevolata sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito)
La Corte ha ritenuto che l'adesione regolare alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 determina l'estinzione del giudizio. L'istanza di trattazione prevista dal comma 13 ha rilevanza soltanto se sorretta da un interesse e da un'utilità sostanziale, non potendo avere ad oggetto una mera sostituzione formale della declaratoria di estinzione quando l'esito processuale è identico.
Il riferimento al terzo comma dell'art. 391 c.p.c. riguarda la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza; la Corte chiarisce tuttavia che tale richiesta deve avere utilità sostanziale e non essere strumentale quando l'effetto della definizione agevolata ha già prodotto l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1‑quarter, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del 'doppio contributo unificato' in favore dell'istante quando l'inammissibilità del gravame deriva da un effetto sopravvenuto (la definizione agevolata) intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
art. 23, comma 8-bis (riferimento procedurale all'udienza)
Richiamato solo in veste procedurale per la pubblica udienza in Cassazione; nessuna interpretazione sostanziale è stata desunta da tale norma nel dispositivo.
Massime di principio
- L'adesione regolare alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018 estingue il giudizio tributario pendente relativamente alle materie ricomprese nella definizione.
- Le istanze di trattazione ex comma 13 dell'art. 6 hanno rilevanza solo se concretamente sorrette da interesse e utilità sostanziale: non sono ammesse per ottenere una mera 'sostituzione' formale della declaratoria di estinzione quando l'esito processuale resta identico.
- La richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c. deve dimostrare finalità e conseguenze processuali rilevanti; altrimenti è inammissibile per difetto d'interesse.
- Quando l'inammissibilità del gravame dipende da una causa sopravvenuta riconducibile alla definizione agevolata non si applica il regime sanzionatorio del 'doppio contributo unificato'.
- In presenza di regolare definizione agevolata le spese della fase successiva possono essere compensate, salvo diverse previsioni di responsabilità processuale previamente emergenti.
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