Cassazione Civile, Sentenza n. 17940/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia contestava la sentenza della CTR di Catania che aveva riconosciuto a Olivieri il rimborso pari al 90% dell'IVA versata per gli anni 1990-1992 in virtù dell'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002, n. 289 (agevolazioni per vittime del sisma). L'Amministrazione deduceva che tale disposizione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per le imprese (Decisione Commissione UE C(2015)5549 final e giurisprudenza CJEU C-82/14) e, quindi, non è applicabile ai soggetti che svolgono attività economica soggetta ad IVA; in alternativa il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'eventuale compatibilità dell'aiuto come aiuto "individuale" nei limiti dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale affinché effettui i necessari accertamenti di fatto. In particolare la Corte ha ritenuto che dal materiale processuale emerge lo svolgimento da parte del contribuente di attività d'impresa (ditta individuale, soggetto ad IVA) e ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 9, comma 17, L. 289/2002 non è applicabile in materia d'IVA alle imprese, salvo che il beneficio individuale si dimostri compatibile nei limiti del regolamento de minimis o di altro regime approvato; pertanto il giudice di merito dovrà verificare concretamente, con onere probatorio a carico del beneficiario, se ricorra un'ipotesi di aiuto individuale compatibile (de minimis o altra deroga) e astenersi dall'applicare automaticamente la riduzione/ rimborso ex L. 289/2002 in materia d'IVA.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
prevede, a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte
La norma è stata ritenuta dalla Commissione UE e dalla Corte di giustizia incompatibile con il diritto UE se applicata alle imprese; non è dunque automaticamente applicabile ai soggetti che svolgono attività economica soggetta ad IVA
Decisione Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno
Dichiara che i regimi di riduzione/restituzione di tributi per imprese in aree colpite da calamità (tra cui art. 9, c.17 L.289/2002) costituiscono aiuti di Stato incompatibili salvo casi di aiuti individuali compatibili (es. de minimis) e impone al giudice nazionale di disapplicare norme contrastanti
Ordinanza Corte di giustizia C-82/14 (15 luglio 2015)
ostano ad una disposizione nazionale, ... la quale prevede ... una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto ... in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione in materia d'IVA, richiamando il principio di neutralità e la necessità di assicurare la riscossione integrale dell'IVA nel territorio dell'UE
Regolamenti de minimis (es. Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014)
Prevedono condizioni in base alle quali aiuti individuali possono essere considerati compatibili (de minimis); la Corte richiama che il giudice di merito deve verificare, se rilevante, la sussistenza dei limiti e delle condizioni de minimis
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 e 108
Fondamento dei controlli sugli aiuti di Stato: art. 107(2)(b) consente compensazioni per danni da calamità naturali solo se non costituiscono aiuti incompatibili; art. 108 impone il controllo della Commissione e il recupero degli aiuti incompatibili
Direttiva 2006/112/CE (IVA), art. 9 (1) e precedenti direttive (VI Direttiva 77/388/CEE)
Definiscono la nozione di attività economica e di soggetto passivo IVA; la Corte nazionale ha richiamato tali norme per stabilire che chi esercita attività economica (anche professionale) è impresa ai fini UE e quindi soggetto alle regole sugli aiuti di Stato in materia d'IVA
Decisioni e giurisprudenza nazionale citata (es. Cass. sez. trib. n. 3070/2018, n. 30927/2019 ecc.)
Consolidano l'orientamento secondo cui l'art. 9, c.17 L.289/2002 non è applicabile alle imprese in materia d'IVA salvo verifica della compatibilità individuale nei limiti de minimis o di altre deroghe
D.P.R. n. 602/1973 art. 38 e d.lgs. n. 546/1992 art. 21
Norme processuali e di riscossione richiamate in relazione alle questioni procedurali e ai poteri del giudice tributario
Massime di principio
- Se il beneficiario è soggetto passivo IVA o comunque svolge un'attività economica, l'agevolazione prevista per vittime di calamità (es. art. 9, c.17 L.289/2002) è in genere incompatibile con il diritto UE e non è applicabile automaticamente in materia d'IVA
- Quando è contestata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, il giudice nazionale deve valutare se il beneficio costituisce un aiuto individuale compatibile nei limiti dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati; l'onere della prova spetta al beneficiario
- In materia d'IVA la regola della neutralità fiscale e la necessità di garantire la riscossione integrale dell'IVA rendono particolarmente stringente il divieto di applicare riduzioni/rimborsi generalizzati alle imprese senza verifica di compatibilità UE
- La decisione della Commissione UE e la giurisprudenza comunitaria hanno efficacia immediata (ius superveniens): il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti e può ammettere, se opportuno, produzione di documenti precedentemente non rilevanti per valutare la compatibilità
- L'eccezione per il recupero (ad es. per decadenza documentale) è interpretata restrittivamente: non autorizza l'erogazione automatica di benefici già dichiarati incompatibili senza controllo concreto che eviti sovracompensazioni
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