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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17940/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia contestava la sentenza della CTR di Catania che aveva riconosciuto a Olivieri il rimborso pari al 90% dell'IVA versata per gli anni 1990-1992 in virtù dell'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002, n. 289 (agevolazioni per vittime del sisma). L'Amministrazione deduceva che tale disposizione costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per le imprese (Decisione Commissione UE C(2015)5549 final e giurisprudenza CJEU C-82/14) e, quindi, non è applicabile ai soggetti che svolgono attività economica soggetta ad IVA; in alternativa il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'eventuale compatibilità dell'aiuto come aiuto "individuale" nei limiti dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale affinché effettui i necessari accertamenti di fatto. In particolare la Corte ha ritenuto che dal materiale processuale emerge lo svolgimento da parte del contribuente di attività d'impresa (ditta individuale, soggetto ad IVA) e ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 9, comma 17, L. 289/2002 non è applicabile in materia d'IVA alle imprese, salvo che il beneficio individuale si dimostri compatibile nei limiti del regolamento de minimis o di altro regime approvato; pertanto il giudice di merito dovrà verificare concretamente, con onere probatorio a carico del beneficiario, se ricorra un'ipotesi di aiuto individuale compatibile (de minimis o altra deroga) e astenersi dall'applicare automaticamente la riduzione/ rimborso ex L. 289/2002 in materia d'IVA.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    prevede, a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte

    La norma è stata ritenuta dalla Commissione UE e dalla Corte di giustizia incompatibile con il diritto UE se applicata alle imprese; non è dunque automaticamente applicabile ai soggetti che svolgono attività economica soggetta ad IVA

  • Decisione Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno

    Dichiara che i regimi di riduzione/restituzione di tributi per imprese in aree colpite da calamità (tra cui art. 9, c.17 L.289/2002) costituiscono aiuti di Stato incompatibili salvo casi di aiuti individuali compatibili (es. de minimis) e impone al giudice nazionale di disapplicare norme contrastanti

  • Ordinanza Corte di giustizia C-82/14 (15 luglio 2015)

    ostano ad una disposizione nazionale, ... la quale prevede ... una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto ... in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione in materia d'IVA, richiamando il principio di neutralità e la necessità di assicurare la riscossione integrale dell'IVA nel territorio dell'UE

  • Regolamenti de minimis (es. Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014)

    Prevedono condizioni in base alle quali aiuti individuali possono essere considerati compatibili (de minimis); la Corte richiama che il giudice di merito deve verificare, se rilevante, la sussistenza dei limiti e delle condizioni de minimis

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 e 108

    Fondamento dei controlli sugli aiuti di Stato: art. 107(2)(b) consente compensazioni per danni da calamità naturali solo se non costituiscono aiuti incompatibili; art. 108 impone il controllo della Commissione e il recupero degli aiuti incompatibili

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA), art. 9 (1) e precedenti direttive (VI Direttiva 77/388/CEE)

    Definiscono la nozione di attività economica e di soggetto passivo IVA; la Corte nazionale ha richiamato tali norme per stabilire che chi esercita attività economica (anche professionale) è impresa ai fini UE e quindi soggetto alle regole sugli aiuti di Stato in materia d'IVA

  • Decisioni e giurisprudenza nazionale citata (es. Cass. sez. trib. n. 3070/2018, n. 30927/2019 ecc.)

    Consolidano l'orientamento secondo cui l'art. 9, c.17 L.289/2002 non è applicabile alle imprese in materia d'IVA salvo verifica della compatibilità individuale nei limiti de minimis o di altre deroghe

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 38 e d.lgs. n. 546/1992 art. 21

    Norme processuali e di riscossione richiamate in relazione alle questioni procedurali e ai poteri del giudice tributario

Massime di principio

  • Se il beneficiario è soggetto passivo IVA o comunque svolge un'attività economica, l'agevolazione prevista per vittime di calamità (es. art. 9, c.17 L.289/2002) è in genere incompatibile con il diritto UE e non è applicabile automaticamente in materia d'IVA
  • Quando è contestata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, il giudice nazionale deve valutare se il beneficio costituisce un aiuto individuale compatibile nei limiti dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati; l'onere della prova spetta al beneficiario
  • In materia d'IVA la regola della neutralità fiscale e la necessità di garantire la riscossione integrale dell'IVA rendono particolarmente stringente il divieto di applicare riduzioni/rimborsi generalizzati alle imprese senza verifica di compatibilità UE
  • La decisione della Commissione UE e la giurisprudenza comunitaria hanno efficacia immediata (ius superveniens): il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti e può ammettere, se opportuno, produzione di documenti precedentemente non rilevanti per valutare la compatibilità
  • L'eccezione per il recupero (ad es. per decadenza documentale) è interpretata restrittivamente: non autorizza l'erogazione automatica di benefici già dichiarati incompatibili senza controllo concreto che eviti sovracompensazioni

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