Cassazione Civile, Ordinanza n. 26955/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la fideiussora di una società debitrice principale per un importo complessivo di euro 179.554,01. La fideiussora aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale, la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, la revoca della garanzia, la liberazione ex art. 1956 c.c. per l'erogazione di ulteriore credito al debitore principale senza autorizzazione, nonché l'irrilevanza o la riduzione del credito per effetto di pagamenti eseguiti nel concordato preventivo del debitore principale. Rigettata l'opposizione in primo grado, la corte d'appello aveva confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: 1) nullità totale delle fideiussioni conformi al modello ABI e violazione della disciplina antitrust, oltre a censura sulla mancata applicazione dell'art. 1957 c.c.; 2) erronea considerazione dei pagamenti parziali intervenuti nel concordato del debitore principale e ammissione dei documenti bancari; 3) incompetenza territoriale e vessatorietà della clausola derogatoria del foro; 4) vizio motivazionale e errata valutazione delle prove sulla liberazione ex art. 1956 c.c. e sulla CTU; 5) nullità del mutuo chirografario concesso al debitore principale e asserito abuso del credito; 6) mancata ammissione della prova testimoniale sulla revoca della fideiussione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali sono nulli solo parzialmente, limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo diversa volontà delle parti, e che nel caso concreto le clausole contestate non erano decisive; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1957 c.c., perché la revoca degli affidamenti era del 17 luglio 2013 e il decreto ingiuntivo era stato notificato entro sei mesi. Il secondo motivo è stato ritenuto non decisivo, poiché i pagamenti successivi all'ingiunzione non incidono sulla validità del decreto ma possono rilevare in sede esecutiva; inoltre la prova del concreto effetto riduttivo del credito era comunque mancata. Il terzo motivo è stato giudicato privo di correlazione con la ratio decidendi, poiché la clausola derogatoria non prevedeva un foro esclusivo e la banca poteva scegliere il foro generale del convenuto, coincidente con il foro del consumatore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a rimettere in discussione il merito e difettava di autosufficienza quanto alle critiche alla CTU. Il quinto motivo è stato ritenuto inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'abuso del credito e quindi la nullità del mutuo chirografario. Il sesto motivo è stato respinto perché la revoca della fideiussione era stata comunicata per iscritto e la prova testimoniale non era ammissibile in assenza dei presupposti per la prova orale di un atto scritto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La liberazione del fideiussore non è stata riconosciuta, perché la fattispecie concreta non integrava i presupposti della norma, relativi all'erogazione di nuovo credito al debitore in assenza della necessaria autorizzazione del fideiussore, e comunque le doglianze non erano supportate da prova decisiva.
La decadenza della banca dal diritto di escutere la fideiussione decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, nel caso concreto dalla revoca degli affidamenti, e non da precedenti segnali di sofferenza del debitore; inoltre l'azione monitoria era stata proposta entro il semestre.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Le fideiussioni 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale sono colpite da nullità solo con riguardo alle clausole che riproducono lo schema vietato e che restringono in concreto la concorrenza.
La nullità dell'intesa anticoncorrenziale si riflette sui contratti a valle solo nei limiti delle clausole incompatibili con il divieto antitrust, con salvaguardia del contratto residuo ove possibile.
È stata applicata la regola della nullità parziale: la caducazione riguarda le sole clausole nulle, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse.
art. 101 TFUE
È richiamato come parametro di divieto delle intese restrittive della concorrenza, rilevante ai fini della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
L'onere di provare i fatti posti a base delle eccezioni e, in particolare, l'incidenza dei pagamenti sul debito ingiunto grava sulla parte che li allega.
Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi o che mirano a introdurre questioni non pertinenti risultano inidonee a scalfire la sentenza.
Non è consentito in cassazione sovrapporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio al giudizio di merito, se la valutazione del giudice è coerente e motivata.
Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in revisione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
La clausola derogatoria di competenza è stata esaminata nella prospettiva della sua efficacia e della sua eventuale vessatorietà, ma la decisione ha escluso che ciò impedisse l'azione nel foro generale del convenuto.
La tutela del consumatore non impedisce, nel caso concreto, la proposizione della domanda davanti al foro generale del convenuto quando la clausola pattizia aggiunge un foro alternativo e non esclusivo.
La doglianza relativa al mutuo chirografario è stata respinta perché la sentenza impugnata aveva escluso un abuso del credito e quindi una violazione della disciplina bancaria.
La riduzione del debito dopo l'ingiunzione non determina la revoca del decreto, ma può essere fatta valere nella fase esecutiva; se rilevante, residua comunque la condanna al dovuto.
Richiamato nel motivo relativo alla prova della revoca della fideiussione, ma il giudice ha escluso l'ammissibilità della prova testimoniale per un atto che doveva risultare per iscritto.
La prova testimoniale di un atto scritto non è ammessa senza la deduzione e la prova dei presupposti di legge che consentono la deroga alla prova documentale.
La revoca della fideiussione, essendo stata comunicata per iscritto, doveva essere provata mediante il documento scritto e non con testimoni.
Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito adotti una motivazione sufficiente e non apparente; non è consentito in cassazione rivalutare il merito delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere presente e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non sindacabile nel merito.
Le allegazioni o eccezioni nuove in appello non possono essere valorizzate per fondare censure in cassazione se non adeguatamente dedotte nei gradi di merito.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, ma la Corte ha ritenuto corretta la scelta del foro generale del convenuto in presenza di una pattuizione non esclusiva.
La clausola territoriale pattizia è stata letta come aggiuntiva e non sostitutiva dei fori legali concorrenti.
È stata evocata con riferimento alle eccezioni processuali, ma la Corte ha escluso l'errore denunciato nella decisione sulla competenza.
art. 33, lett. u), D.lgs. 206/2005
Il foro generale del convenuto, coincidente nel caso concreto con il foro del consumatore, è stato ritenuto validamente esperibile.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Norma richiamata per il deposito di memoria da parte delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I contratti di fideiussione conformi a uno schema anticoncorrenziale sono colpiti, di regola, da nullità parziale e non totale: cadono solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo prova che le parti non avrebbero contratto senza di esse.
- In tema di fideiussione, la decadenza ex art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, normalmente individuata nella revoca degli affidamenti o nella scadenza del debito garantito, non da semplici segnali di sofferenza del debitore.
- Chi deduce che pagamenti successivi abbiano ridotto il credito azionato deve provarne l'effettiva incidenza; la sopravvenuta riduzione del debito non comporta, di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo ma può rilevare in sede esecutiva.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito e delle prove: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi e, quando censura una CTU recepita dal giudice, deve essere autosufficiente e indicare puntualmente le critiche già svolte nel merito.
- Una clausola di foro pattizio che non attribuisca competenza esclusiva aggiunge un foro concorrente e non esclude i fori legali alternativi; la parte attrice può quindi scegliere uno dei fori astrattamente competenti, purché la scelta sia coerente con la pattuizione e con le regole legali applicabili.
- La prova testimoniale non è ammissibile per dimostrare un atto che, per legge o per scelta delle parti, deve risultare per iscritto, salvo che siano allegati e dimostrati i presupposti normativi che consentono la deroga alla prova documentale.
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