Cassazione Civile, Ordinanza n. 20065/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento a una dirigente medica della sostituzione del responsabile di struttura complessa di pediatria e, successivamente, di un incarico temporaneo di responsabile della stessa struttura, più volte prorogato fino al collocamento in quiescenza. La lavoratrice ha agito per ottenere le differenze di retribuzione di posizione e ulteriori emolumenti e contribuzioni assumendo di aver svolto, in concreto, mansioni dirigenziali superiori rispetto a quelle originariamente affidate, nonché per il riconoscimento dell'incarico di direttore di struttura complessa e del correlato contratto individuale. L'ente sanitario ha impugnato la decisione favorevole alla lavoratrice deducendo: 1) la violazione della disciplina legislativa e contrattuale della dirigenza sanitaria, sostenendo che la sostituzione ex art. 18 CCNL non integra mansioni superiori e che l'indennità sostitutiva esaurisce il trattamento dovuto; 2) l'omesso esame della circostanza che la copertura del posto non era possibile per il blocco delle assunzioni e i vincoli di finanza pubblica; 3) la violazione delle norme processuali sulla contestazione del quantum debeatur. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, applicando il consolidato orientamento per cui, nel ruolo unico della dirigenza sanitaria, la sostituzione non costituisce svolgimento di mansioni superiori e non consente di reclamare il trattamento accessorio del dirigente sostituito oltre l'indennità prevista dal CCNL, anche se la sostituzione si protragga oltre il termine di sei o dodici mesi previsto per l'espletamento della procedura di copertura del posto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e risultando incontestato che la dirigente aveva percepito l'indennità di sostituzione, ha deciso nel merito rigettando la domanda della lavoratrice volta al riconoscimento delle ulteriori differenze retributive. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico e in un unico livello, circostanza incompatibile con la logica delle mansioni superiori propria del lavoro non dirigenziale
art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992
ribadisce, per la dirigenza sanitaria, l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., anche nelle ipotesi di conferimento di incarichi diversi
l'incarico dirigenziale è distinto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non fonda la disciplina delle mansioni superiori
il trattamento economico della dirigenza è rimesso alla contrattazione collettiva e si conforma al principio di onnicomprensività
art. 28 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
le aziende devono considerare l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e, per il passaggio tra incarichi, non si applica l'art. 2103 c.c.
art. 18 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
le sostituzioni non configurano mansioni superiori; è prevista una indennità sostitutiva specifica, e la sua corresponsione esaurisce il trattamento dovuto
non si applica alla dirigenza sanitaria e non può fondare la pretesa al trattamento economico del sostituito
art. 36 Cost.
non è invocabile per ottenere il trattamento economico pieno del dirigente sostituito, perché l'indennità sostitutiva è ritenuta adeguatamente remunerativa
non sussistono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, essendo l'orientamento di legittimità ormai consolidato
la censura relativa alla contestazione del quantum è stata proposta ma resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, la sostituzione del titolare di un incarico di struttura complessa, disciplinata dalla contrattazione collettiva, non integra svolgimento di mansioni superiori e non consente di applicare l'art. 2103 c.c.
- Quando il contratto collettivo prevede per la sostituzione una indennità specifica, tale emolumento è considerato remunerazione sufficiente della prestazione sostitutiva e preclude la richiesta del trattamento accessorio proprio del dirigente sostituito, anche se la sostituzione si prolunga oltre il termine ordinariamente previsto per la copertura del posto.
- Nel sistema della dirigenza sanitaria fondato sul ruolo unico e sull'equivalenza delle mansioni, i diversi incarichi dirigenziali sono espressione di funzioni differenti ma di pari dignità, senza rapporto di sovraordinazione o di inferiorità tale da attivare la disciplina delle mansioni superiori.
- Il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. non può essere invocato per superare una disciplina collettiva che già preveda una specifica indennità sostitutiva ritenuta adeguata dalla giurisprudenza di legittimità.
- La temporaneità dell'incarico dirigenziale è fisiologica nel sistema e non incide di per sé sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che resta distinto dal singolo incarico conferito dall'amministrazione.
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