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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20007/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario prestazione)

La controversia

Nel giudizio di merito era stato omologato l’accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini di una prestazione assistenziale prevista dall’art. 1 della legge n. 18/1980. Il Tribunale aveva preso atto della non contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva riconosciuto il requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa e aveva dichiarato le spese della procedura irripetibili, compensandole tra le parti. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione del d.m. 55/2014, dell’art. 24 l. 794/1942, dell’art. 4, comma 1, d.m. 585/1994, del d.m. 37/2018, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendo che la compensazione delle spese nel procedimento di istruzione preventiva era stata disposta senza i presupposti di legge. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione; ha inoltre ribadito, in materia di accertamento tecnico preventivo previdenziale e assistenziale, che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della controparte. Poiché il Tribunale non aveva motivato sulla compensazione e il ricorrente risultava integralmente vittorioso, la Corte ha cassato il decreto nella parte relativa alle spese e ha deciso nel merito, ponendo a carico dell’INPS le spese del procedimento di ATP, liquidate in euro 335,50, e le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Condannando l’INPS al pagamento delle spese dell’accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 335,50 da distrarsi, e delle spese del giudizio di cassazione (euro 200,00 per esborsi, euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15% e accessori).

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 18/1980

    Individua la prestazione assistenziale per la cui concessione era stato richiesto l’accertamento del requisito sanitario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro dedotto a fondamento del ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Opera il principio di soccombenza; la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della controparte.

  • art. 445-bis, comma 5, c.p.c.

    La pronuncia sulle spese nell’accertamento tecnico preventivo previdenziale e assistenziale va coordinata con il principio generale di soccombenza.

  • d.m. 55/2014

    È il parametro per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare secondo il testo vigente ratione temporis.

  • art. 24 l. 794/1942

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di spese.

  • art. 4, comma 1, d.m. 585/1994

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di spese.

  • d.m. 37/2018

    Applicabile ratione temporis alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore (27.04.2018), con i criteri di aumento e diminuzione dei valori medi previsti dall’art. 4 del d.m. 55/2014 nel testo modificato.

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    Non applicabile perché riferito alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).

  • art. 6 d.m. 37/2018

    Stabilisce la decorrenza applicativa del decreto alle liquidazioni effettuate dopo l’entrata in vigore.

  • art. 6 d.m. 147/2022

    Stabilisce la decorrenza applicativa del decreto alle prestazioni professionali esaurite dopo l’entrata in vigore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale o assistenziale, la statuizione sulle spese deve rispettare il principio di soccombenza e può derogare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate dal giudice.
  • La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese del procedimento in favore della controparte; se ciò accade senza adeguata motivazione, la statuizione è cassabile.
  • La liquidazione dei compensi professionali va effettuata secondo il decreto tariffario vigente al momento della liquidazione, applicando i valori medi e le percentuali di aumento o diminuzione previste ratione temporis.
  • Quando il vizio riguarda esclusivamente la regolazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e provvedere direttamente alla liquidazione.
  • Per l’accertamento tecnico preventivo previdenziale, la quantificazione delle spese deve essere rapportata allo scaglione di valore della controversia e alle fasi effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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