Cassazione Civile, Ordinanza n. 20002/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento introdotto per ottenere il riconoscimento della condizione di invalidità utile ad accedere ai benefici previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. era stata svolta una consulenza medico-legale, alla quale il tribunale aveva aderito rigettando l'opposizione proposta contro l'esito peritale. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per mancata rinnovazione della consulenza medico-legale nonostante, secondo la ricorrente, fosse stato assolto l'onere di specificità delle contestazioni; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il tribunale avrebbe aderito alla CTU senza coglierne l'asserita erroneità; (3) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di spese, assumendo che il giudice non fosse tenuto a porle a carico della parte in ragione del solo superamento della soglia reddituale per l'esonero e che dovesse comunque compensarle.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto violato l'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era redatto in forma "assemblata", mediante integrale riproduzione di atti e documenti senza una sommaria ed organica esposizione dei fatti di causa; esclusi i documenti, non residuava una narrazione sintetica autosufficiente. Ha inoltre osservato che tutti i motivi erano comunque inammissibili per ulteriori ragioni: il primo era costruito come violazione di legge senza dedurre un'erronea ricognizione della fattispecie astratta né un problema interpretativo della norma; il secondo non denunciava un vero error in procedendo ma, in sostanza, un vizio motivazionale sulle valutazioni della consulenza tecnica, non scrutinabile nei termini prospettati; il terzo investiva una valutazione sulle spese rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 445-bis c.p.c.
nel giudizio di opposizione all'accertamento tecnico preventivo la contestazione deve essere specifica; la ricorrente non ha articolato correttamente la censura sulla mancata rinnovazione della CTU.
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la riproduzione integrale di atti e documenti in forma assemblata non soddisfa il requisito di sinteticità e autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge richiede la deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta o un problema interpretativo della norma, non la mera critica alla ricostruzione del fatto o alle valutazioni tecniche.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente non può essere invocata per censurare in modo improprio il contenuto delle conclusioni peritali o il merito della valutazione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto e non consente di contestare liberamente errori o lacune della consulenza tecnica, salvo i limiti propri del vizio denunciabile.
art. 152 disp. att. c.p.c.
la questione delle spese resta in larga misura rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata di spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una reale e sintetica esposizione dei fatti di causa, poiché la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa l'onere di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c.
- La tecnica dell'"assemblaggio" documentale non vale a supplire al requisito di autosufficienza del ricorso: la Corte non deve essere costretta a selezionare autonomamente, tra atti e documenti, ciò che è rilevante ai fini delle censure.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è correttamente proposta solo quando si contesti l'erronea interpretazione della norma o la sua falsa applicazione alla fattispecie astratta, non quando si critichi la ricostruzione del fatto o la valutazione delle risultanze tecniche.
- La censura di motivazione apparente non può essere utilizzata per aggirare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni medico-legali compiute dal giudice di merito sulla base della CTU.
- La regolazione delle spese processuali, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è liberamente sindacabile in cassazione.
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