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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20012/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia originava dal riconoscimento, in primo grado, in favore di una lavoratrice del diritto a percepire somme differenziali conseguenti alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per l’anno 2011. L’INPS aveva proposto appello, respinto dalla Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Nola sul quantum e aveva tuttavia compensato integralmente le spese di lite, richiamando la "complessità tecnica della questione". La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., oltre a vizi motivazionali, assumendo che la compensazione integrale delle spese fosse stata disposta in assenza dei presupposti normativi e sulla base di una motivazione meramente apparente o comunque generica, non essendo stata specificata alcuna effettiva complessità della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti di ragione prospettati. Ha affermato che la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. può essere disposta solo nei casi previsti dalla norma e, per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate. Ha però evidenziato che, nel caso concreto, la Corte territoriale si era limitata a richiamare in modo generico la "complessità tecnica della questione", senza specificare quali profili rendessero effettivamente complessa la lite, impedendo così il controllo di legittimità sulla motivazione. Per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata contro la statuizione sulle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza nel regime delle spese di lite, richiamata come parametro violato dalla compensazione disposta senza adeguato fondamento.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa nei soli casi normativamente previsti e, a seguito della pronuncia costituzionale, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate.

  • art. 6, comma 1, d.m. 55/2014

    il decreto sui parametri forensi si applica alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore; nel caso concreto rilevava il testo modificato dal d.m. 37/2018.

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    modifica i parametri di liquidazione delle spese, applicabile ratione temporis alla liquidazione effettuata dalla Corte d'appello.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1

    ha modificato l’art. 92, comma 2, c.p.c., restringendo le ipotesi di compensazione delle spese.

  • l. 10 novembre 2014, n. 162

    ha convertito con modificazioni il d.l. n. 132/2014.

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro leso dalla rigidità della tassatività delle ipotesi di compensazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro del giusto processo leso dalla medesima rigidità.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite costituisce deroga al criterio della soccombenza e richiede una motivazione specifica, non essendo sufficiente un richiamo generico a formule come la "complessità tecnica" della controversia.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione devono essere analoghe, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate dalla legge; la loro individuazione è rimessa al giudice di merito ma resta sindacabile in cassazione se la motivazione è apparente o non controllabile.
  • La mera opinabilità o complessità delle questioni non basta, di per sé, a fondare la compensazione delle spese se non viene spiegato in concreto quali aspetti della lite abbiano reso eccezionale la deroga al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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