Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20074/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Tre dirigenti medici veterinari, già dipendenti di un’azienda sanitaria locale poi divenuta A.T.S., avevano chiesto il riconoscimento dei periodi lavorati con contratti a tempo determinato ai fini del computo dell’anzianità utile per l’attribuzione dei nuovi valori dell’indennità di esclusività e dell’indennità di posizione unificata. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che tra i diversi contratti a termine non vi fosse una continuità sostanziale e che, in ogni caso, la continuità del servizio fosse richiesta anche per i dirigenti a tempo indeterminato, senza quindi una discriminazione specifica dei lavoratori a termine. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro a termine, del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 165/2001; violazione della contrattazione collettiva di settore e delle norme sull’interpretazione del contratto; omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla verifica dei dirigenti; omessa pronuncia e errata lettura dei motivi di appello quanto all’indennità di posizione unificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il terzo e il quarto motivo, ritenendoli infondati perché la sentenza d’appello aveva considerato superfluo esaminare la questione sulla verifica dei dirigenti e, tramite il richiamo alla mancata contestazione dell’affermazione del tribunale, aveva comunque investito anche la domanda relativa all’indennità di posizione. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, richiamando un precedente conforme e affermando che, ai fini dell’indennità di esclusività e degli istituti collegati all’anzianità, i periodi lavorati con contratti a tempo determinato alle dipendenze del SSN non subiscono soluzione di continuità per il solo fatto della successione dei contratti, quando gli intervalli siano quelli consentiti dalla disciplina applicabile o siano minimi e la nullità non venga fatta valere. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte territoriale per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quanto alle condizioni di impiego, comprese le maggiorazioni retributive legate all’anzianità, salvo giustificazione oggettiva.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    va interpretato in senso non restrittivo; la differenza di trattamento non può fondarsi solo sulla natura a termine del rapporto o sulla previsione astratta di legge o di contratto.

  • d.lgs. n. 368/2001

    richiamato in relazione alla disciplina del lavoro a termine e agli intervalli tra contratti successivi.

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti come parte del quadro normativo del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia su specifici motivi o domande.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    richiamati per censurare la lettura dei motivi di appello e la loro specificità.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per sostenere una diversa interpretazione della contrattazione collettiva.

  • art. 3 Cost.

    utilizzato come canone di interpretazione conforme per evitare soluzioni irragionevoli e discriminatorie tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • art. 12, comma 3, CCNL 1998-2001

    letto nel senso che l’anzianità complessiva di servizio utile all’indennità di esclusività può maturare anche tramite rapporto a tempo determinato, senza soluzione di continuità, se il servizio è reso sempre e soltanto alle dipendenze del SSN.

  • art. 5 CCNL 1998-2001

    norma sull’indennità di esclusività, per la quale rileva l’anzianità complessiva di servizio.

  • art. 16 CCNL 1994-1997

    richiamato per il raccordo con la disciplina del contratto a termine e i rinnovi/proroghe.

  • art. 2, comma 2, L. n. 230/1962

    richiamato quale disciplina del tempo determinato vigente all’epoca e dei limiti alla successione dei contratti.

Massime di principio

  • In materia di personale del Servizio sanitario nazionale, la maturazione dell’anzianità utile a indennità collegate al servizio deve essere valutata in modo coerente con la disciplina legale e collettiva del lavoro a termine, senza creare una discriminazione ingiustificata rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
  • La successione di contratti a tempo determinato non integra, di per sé, una soluzione di continuità preclusiva del computo dell’anzianità quando i periodi di pausa siano conformi alla disciplina applicabile o siano comunque minimi; ancor meno può parlarsi di discontinuità se la nullità degli intervalli non viene fatta valere.
  • Le clausole collettive che equiparano, ai fini dell’anzianità complessiva, il lavoro a termine e quello a tempo indeterminato devono essere interpretate in senso effettivo e non meramente teorico, altrimenti l’equiparazione risulterebbe svuotata di contenuto.
  • La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego, incluse le voci retributive legate all’anzianità, salvo che esista una giustificazione oggettiva fondata su elementi concreti delle mansioni o delle modalità di lavoro.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello abbia ritenuto una questione superflua o assorbita da una ratio decidendi autonoma e dirimente, purché la parte non deduca specificamente l’erroneità di tale base decisoria.
  • Quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, mostra di avere esaminato la domanda anche con riferimento a una seconda voce economica, non è configurabile omessa pronuncia solo perché una frase isolata sembri riferita a una sola delle indennità controverse.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.