Cassazione Civile, Ordinanza n. 20001/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un errore di fatto revocatorio: il provvedimento impugnato risultava correttamente intestato con riferimento alla controversia del ricorrente originario e alla sentenza della Corte d'appello di Lecce, ma nel corpo della motivazione e nel dispositivo faceva invece riferimento a un diverso processo, a una diversa sentenza della Corte d'appello di Milano e a una diversa parte ricorrente. In sede rescissoria, l'ente ha chiesto il rigetto del ricorso per cassazione originariamente proposto dall'altra parte. Nel merito del giudizio rescissorio, la Corte ha esaminato i due motivi del ricorso originario: il primo, relativo alla dedotta violazione di norme di diritto sulla regolarità della domanda di pensione di anzianità con richiesta di riconoscimento della maggior contribuzione per esposizione all'amianto, è stato ritenuto inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sul pregresso giudicato; il secondo, con cui si contestava l'omesso esame della mancanza di identico petitum e l'efficacia di giudicato della sentenza del tribunale di Brindisi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti nel ricorso il testo integrale della sentenza asseritamente coperta da giudicato e quello della successiva sentenza d'appello che l'avrebbe riformata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 26415/22 per errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. perché il corpo della decisione era stato erroneamente sovrapposto a un altro provvedimento relativo a un diverso processo. In sede rescissoria, decidendo la causa originaria, ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione n. 16808/20 proposto dalla parte originaria, rilevando l'inammissibilità di entrambi i motivi. Ha inoltre condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese sia della fase rescindente sia di quella rescissoria e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
errore di fatto revocatorio
L'errore materiale consistente nell'avere la Corte associato all'epigrafe corretta il corpo motivazionale di un diverso provvedimento integra errore di fatto revocatorio quando la svista è immediatamente rilevabile dal testo, non implica valutazioni giuridiche e risulta decisiva per il contenuto della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso in cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso ordinario.
Richiamato solo indirettamente, nel senso che la parte che contesta l'esistenza del giudicato esterno deve fornire una specifica e completa dimostrazione documentale nel ricorso.
Massime di principio
- Integra errore di fatto revocatorio la sovrapposizione, in una decisione, del corpo motivazionale riferibile a un diverso processo rispetto all'epigrafe corretta, quando la divergenza sia percepibile ictu oculi dal solo testo del provvedimento e sia decisiva per l'esito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Chi deduce l'inesistenza o l'erronea affermazione di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza, il testo integrale della decisione che si assume costituire il giudicato e gli ulteriori atti decisivi richiamati.
- La contestazione di un giudicato esterno non può essere formulata in modo generico: il ricorso deve consentire alla Corte la verifica immediata della diversità di petitum e del contenuto delle pronunce rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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