Cassazione Civile, Ordinanza n. 20057/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia origina da una precedente lite in cui la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione di un contribuente avverso cartelle esattoriali, dichiarando insussistente il debito e compensi accessori; tuttavia aveva liquidato le spese di primo e secondo grado in importi complessivi molto inferiori ai minimi tabellari applicabili. Il soccombente sul solo capo delle spese ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse liquidato compensi professionali al di sotto dei minimi stabiliti dalla normativa parametrica. La doglianza riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese di lite nei due gradi di merito, non il merito della debenza delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente fondato. Ha precisato quale fosse il regime tariffario applicabile ratione temporis: d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, non ancora sostituito dal d.m. 147/2022. Ha quindi determinato, per il valore della causa e per i due gradi di giudizio, i compensi minimi liquidabili secondo le tabelle applicabili e ha rilevato che gli importi riconosciuti dalla Corte d'appello erano complessivamente inferiori ai minimi consentiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo spese e ha deciso nel merito, rideterminando le spese di primo grado e appello nei valori minimi tabellari indicati, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti resistenti, liquidandole separatamente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come vizio denunciabile per la dedotta violazione di legge nella liquidazione delle spese.
Nel testo applicabile ratione temporis, impone al giudice di tenere conto dei valori medi tabellari, consentendo diminuzioni entro i limiti massimi previsti; la liquidazione non può scendere sotto i minimi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni.
Costituisce la base regolamentare per la determinazione dei compensi professionali.
Si applica alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore (27.04.2018).
Non è applicabile alle prestazioni professionali esaurite prima della sua entrata in vigore (23.10.2022).
Richiamato a sostegno del principio secondo cui il compenso professionale deve essere adeguato all'opera prestata e determinato secondo i parametri legali applicabili.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di legalità e ragionevolezza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve applicare il parametro normativo ratione temporis vigente e non può scendere sotto i minimi risultanti dalle riduzioni massime consentite dalle tabelle.
- La determinazione delle spese di lite è censurabile per violazione di legge quando il giudice liquidi importi inferiori ai minimi tabellari applicabili al valore e al grado del giudizio.
- Quando la questione riguarda soltanto la corretta applicazione dei parametri legali e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese.
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