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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di un dirigente medico di ottenere differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, respingendo la domanda sul rilievo che il diritto all'aumento dell'indennità era subordinato alla capienza del fondo aziendale destinato al trattamento accessorio e che tale capienza non risultava dimostrata. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 5 e 51 del CCNL dirigenza medica, sostenendo che il limite del fondo non sarebbe sopravvissuto ai successivi contratti collettivi; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 1312 c.c. del 1865, 1355, 1358 e 2697 c.c. e dell'art. 51 CCNL, contestando che fosse stato posto a suo carico l'onere della prova della capienza del fondo e affermando che dagli stessi tabulati aziendali emergessero residui positivi; con il terzo ha sostenuto che l'art. 17 del CCNL 3.11.2005 non prevedesse più il limite della capienza del fondo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati, richiamando un orientamento consolidato sulla disciplina contrattuale della pronta disponibilità nel pubblico impiego contrattualizzato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento delle differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, ritenendo che la contrattazione collettiva nazionale abbia sempre subordinato l'incremento dell'indennità alla disponibilità del fondo aziendale destinato a finanziare i trattamenti accessori e che un atto unilaterale dell'azienda non sia sufficiente a fondare il diritto al maggior importo in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa compatibile con le risorse disponibili. Ha inoltre affermato che, ove il diritto sia subordinato a condizione sospensiva, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su chi pretende il diritto. Spese di legittimità compensate e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 17 CCNL dirigenza medica 3.11.2005

    la disciplina della pronta disponibilità non ha eliminato il collegamento con il fondo per il trattamento accessorio né il limite delle risorse disponibili; conferma i rinvii al sistema del fondo e alla contrattazione integrativa.

  • art. 51 CCNL dirigenza medica 8.6.2000

    conferma il fondo per il trattamento accessorio e consente la rideterminazione dell'indennità di pronta disponibilità nei limiti del fondo annuale.

  • art. 62 CCNL 5.12.1996

    prevede che il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità avvenga a carico del fondo e che la misura possa essere rideterminata in contrattazione decentrata nei limiti del fondo annuale.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e le disponibilità di bilancio dell'amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'avveramento della condizione sospensiva grava su chi intende far valere il diritto condizionato.

  • art. 1355 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di condizione meramente potestativa; la Corte esclude la natura meramente potestativa della condizione relativa alla capienza del fondo.

  • art. 1358 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di comportamento delle parti in pendenza della condizione; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché di fatto non trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi della Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere riconosciuti solo se previsti dalla contrattazione collettiva e alle condizioni da essa stabilite; un atto unilaterale dell'amministrazione non basta, da solo, a fondare un diritto al compenso.
  • Quando la maggiorazione di un'indennità è subordinata alla disponibilità di un fondo aziendale, tale limite permane se la disciplina collettiva successiva lo conferma espressamente o per rinvio, anche se la misura dell'indennità viene ridefinita.
  • Se l'acquisto del diritto è sottoposto a condizione sospensiva, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su chi invoca il diritto condizionato, secondo l'art. 2697 c.c.
  • La condizione non è meramente potestativa quando l'evento dipende da valutazioni di interesse e convenienza collegate a fattori estrinseci e non dal mero arbitrio della parte.
  • Le censure che presuppongono accertamenti di fatto non compiuti nella sentenza impugnata non sono scrutinabili in cassazione se non risultano dedotte e trattate nel provvedimento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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