Cassazione Civile, Ordinanza n. 19046/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un contratto di lavoro a termine stipulato dalla datrice di lavoro, che aveva indicato come ragione dell'apposizione del termine la presenza di un posto vacante. La Corte d'appello aveva ritenuto insufficiente tale indicazione, affermando che la necessità temporanea deve essere collegata all'ordinaria attività datoriale e sorretta da specifiche ragioni tecniche, produttive od organizzative, non riducibili alla mera esistenza di una vacanza in organico. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme in tema di contratto a termine, sostenendo che l'indicazione del posto vacante fosse sufficiente e che la motivazione del giudice di merito fosse erronea. Con il terzo motivo ha lamentato, in relazione alle spese, la violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che, se i primi due motivi fossero stati accolti, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della lavoratrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla sufficienza della sola indicazione del posto vacante si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e dell'interpretazione del dato di merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, perché non denunciava un vizio autonomo della sentenza ma si limitava a prospettare le conseguenze processuali che sarebbero derivate dall'accoglimento dei motivi precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è invocato quale parametro della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte rileva che i motivi, nella sostanza, mirano a una rivalutazione del fatto.
art. 91 c.p.c.
la Corte esclude che il motivo sulle spese integri una censura autonoma di legittimità, trattandosi solo dell'affermazione delle conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento dei motivi principali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476
richiamata per ribadire che non è consentita in cassazione una rivalutazione del fatto e del merito.
Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148
richiamata a sostegno del limite del giudizio di legittimità rispetto alla ricostruzione dei fatti.
Cass. 22 novembre 2023, n. 32505
richiamata come conferma recente del medesimo principio sulla inammissibilità delle censure che sollecitano una diversa lettura del dato fattuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del fatto, quando il motivo si risolva nella pretesa di una diversa lettura delle risultanze istruttorie o delle valutazioni del giudice di merito.
- La validità della clausola appositiva del termine richiede la presenza di ragioni tecniche, produttive od organizzative con un minimo di specificità; la mera indicazione dell'esistenza di un posto vacante, senza ulteriori elementi, non basta di per sé a integrare una necessità temporanea rispetto all'ordinaria attività datoriale.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non denunci un errore autonomo della sentenza impugnata, ma si limiti a prospettare le conseguenze processuali che deriverebbero dall'eventuale accoglimento di altri motivi.
- La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e, in cassazione, la parte ricorrente soccombente può essere condannata anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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