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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18996/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda trae origine da un precedente ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile, nel quale la Corte aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente. Dopo la pubblicazione dell'ordinanza, una delle parti vittoriose, il Centro Giardinaggio De Luca srl, ha chiesto la correzione di un errore materiale, lamentando che nel dispositivo era stata omessa l'attribuzione delle spese al proprio difensore antistatario, nonostante questi avesse reso la dichiarazione prevista dall'art. 93 c.p.c. sia nel controricorso sia nella memoria. Il motivo dell'istanza era quindi ottenere l'inserimento nel dispositivo della formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che l'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario costituisse una mera omissione emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non un errore di giudizio. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 550/2023, aggiungendo l'espressione relativa alla distrazione in favore dell'avv. Roberto Arcella, difensore antistatario del Centro Giardinaggio De Luca srl. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese del presente procedimento, per mancanza di una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La dichiarazione del difensore di voler ottenere la distrazione delle spese deve risultare agli atti; se presente, la sua mancata considerazione nel dispositivo può essere corretta come errore materiale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 288, co. 2, ultimo inciso, c.p.c.

    La cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale disposta dal giudice.

Massime di principio

  • L'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario, quando la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c. risulti ritualmente formulata, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non un errore di valutazione della Corte.
  • La correzione dell'errore materiale è rimedio utilizzabile anche nei confronti delle ordinanze della Corte di cassazione, poiché consente di rimuovere omissioni meramente formali senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Quando il procedimento ha ad oggetto la sola correzione di un errore materiale e non vi è una parte soccombente in senso proprio, non si provvede sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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