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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19074/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originaria traeva origine dalla domanda proposta da una lavoratrice nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere l’accertamento che il rapporto intercorso dal 25 aprile 1978 al 31 dicembre 2013 avesse natura giornalistica e subordinata a tempo indeterminato, con qualifica di corrispondente dall’estero ai sensi dell’art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, equiparata a quella di caposervizio. In conseguenza di tale qualificazione, la lavoratrice chiedeva la condanna della società al pagamento di differenze retributive e TFR per il periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2013, con riserva di agire anche per il periodo anteriore. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva rigettato l’appello. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma dopo il decesso della ricorrente originaria, l’erede costituito nel giudizio di legittimità ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dalla società controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente formulata dall’erede della ricorrente originaria e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, in quanto la controparte aveva aderito alla rinuncia. Ha escluso altresì l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando regolare e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ult. comma, c.p.c.

    In caso di adesione della controparte alla rinuncia, non si provvede sulle spese processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proveniente dalla parte legittimata o dal suo successore e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la pronuncia sulle spese di lite.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e si applica solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non essendo estensibile all’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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