Cassazione Civile, Ordinanza n. 19023/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo del trattamento di fine servizio spettante a un dipendente pubblico poi collocato in quiescenza e, dopo il decesso, alle sue eredi. Il lavoratore aveva prestato attività dal 16 agosto 1978 al 31 marzo 2014: l'ente previdenziale sosteneva che, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio/T.F.S., dovesse computarsi solo il periodo successivo alla stabilizzazione avvenuta nel 1985, escludendo il pre-ruolo svolto dal 1978 al 1985. A fondamento del ricorso per cassazione, l'ente denunciava violazione delle norme regionali e statali richiamate dalla sentenza impugnata, sostenendo che prima del 1985 non vi fosse un rapporto di lavoro subordinato ma solo un rapporto professionale di natura privatistica, e che comunque mancassero l'iscrizione all'ex I.N.A.D.E.L. e i contributi specifici per quel periodo, con conseguente impossibilità di includere il preruolo nel calcolo del T.F.S.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la continuità del rapporto di lavoro dipendente sin dal 1978 e la qualificazione del servizio pre-ruolo come attività di dipendenza. Ha quindi affermato che, una volta accertata la continuità del rapporto subordinato, il periodo prestato prima della stabilizzazione va computato nel trattamento di fine servizio. La Corte ha inoltre precisato che ciò vale sia se si qualifica il T.F.S. come retribuzione differita, dovuta in relazione alla prestazione lavorativa resa, sia se lo si inquadra in termini previdenziali, perché opera il principio di automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c., salvo espressa deroga legislativa. La mancata iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e il mancato versamento dei contributi nel periodo anteriore al 1985 non impediscono dunque il riconoscimento del diritto. Conseguentemente, l'ente ricorrente è stato condannato alle spese e, in ragione dell'esito, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta infondata perché il motivo mirava sostanzialmente a contestare un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.
art. 1 della legge regionale Campania 28.4.1978, n. 10
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inquadramento del rapporto iniziale; la Corte non accoglie la lettura proposta, valorizzando invece l'accertamento di continuità del rapporto di lavoro subordinato sin dal 1978.
art. 1 della legge 8.3.1968, n. 152
iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. del personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato adibito a servizi di carattere permanente
L'obbligo di iscrizione è indicato come sufficiente, insieme alla sussistenza del rapporto, a fondare il diritto al T.F.S.; la sua mancata attuazione non esclude il diritto del lavoratore.
art. 11 della legge 8.3.1968, n. 152
l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso
La Corte lo legge in combinazione con l'art. 2116 c.c., affermando che l'obbligo contributivo e di iscrizione non è condizione impeditiva del diritto del lavoratore alla prestazione.
artt. 1 e 3 della legge n. 207 del 1985
Richiamati dal ricorrente in relazione alla stabilizzazione del rapporto; la Corte li considera nel quadro dell'accertamento di continuità del servizio e della decorrenza del rapporto dipendente.
art. 2116 c.c.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale: il diritto alla prestazione sorge in presenza dei presupposti sostanziali, salvo deroga espressa del legislatore, e non è escluso dalla mancata contribuzione o iscrizione dell'assicurato.
art. 36 Cost.
È richiamato per sostenere che il T.F.S., come retribuzione differita, rientra nella tutela costituzionale della giusta retribuzione in rapporto alla prestazione lavorativa svolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta in fatto la continuità del rapporto di lavoro subordinato sin da un determinato momento, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- Il trattamento di fine servizio deve essere computato anche sul servizio pre-ruolo quando questo sia accertato come parte di un rapporto di lavoro dipendente continuativo poi stabilizzato, a nulla rilevando la successiva formalizzazione del rapporto.
- Il diritto alla prestazione di fine servizio, se qualificato come retribuzione differita, matura in relazione alla prestazione lavorativa resa e non può essere condizionato da elementi estranei alla durata del rapporto di lavoro.
- Anche ove si privilegi la natura previdenziale del trattamento, il principio di automatismo delle prestazioni ex art. 2116 c.c. impedisce che la mancata iscrizione all'ente previdenziale o il mancato versamento dei contributi precludano il diritto del lavoratore, salvo espressa deroga legislativa.
- Le norme sull'iscrizione obbligatoria e sulla contribuzione nei sistemi previdenziali pubblici regolano i rapporti tra ente e datore/ente tenuto ai versamenti, ma non eliminano il diritto del lavoratore alla prestazione quando ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
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