Cassazione Civile, Ordinanza n. 19030/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità a un dirigente medico per il periodo 2008-2012. In primo grado e in appello era stata riconosciuta al lavoratore la maggior misura di euro 41,32 per turno, in base a una delibera aziendale del 1999 che aveva elevato l'importo rispetto al minimo previsto dalla contrattazione nazionale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005 e dell'art. 51 del CCNL 1998-2001, sostenendo che l'aumento dell'indennità fosse subordinato a un accordo collettivo decentrato e, comunque, alla capienza del fondo aziendale. Ha inoltre dedotto che il regolamento aziendale richiamato dalla controparte era divenuto inefficace e che mancava la prova della disponibilità del fondo, con conseguente insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente medico alla maggiore indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del dirigente medico volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità nella misura maggiorata prevista dalla delibera aziendale del 1999. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la complessità e la sopravvenuta definizione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
artt. 17 e 55 CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005
La contrattazione collettiva nazionale non consente un aumento automatico dell'indennità di pronta disponibilità, poiché l'eventuale rideterminazione in aumento è rimessa alla contrattazione integrativa ed è condizionata alle disponibilità del fondo aziendale.
art. 51 CCNL 1998-2001
La disciplina contrattuale richiamata è letta come parte di un sistema che subordina il trattamento economico migliorativo a presupposti negoziali e finanziari specifici.
art. 5 CCNL 3.11.2005
La contrattazione aziendale ha efficacia temporalmente limitata e non può fondare, da sola e in via indefinita, un diritto alla maggiorazione dell'indennità in assenza di successivi interventi coerenti con il quadro contrattuale vigente.
art. 5 CCNL 8.6.2000
Concorre a dimostrare che la contrattazione integrativa è vincolata a limiti temporali e alla disciplina nazionale, senza efficacia perpetua di atti aziendali pregressi.
art. 4 CCNL 5.12.1996
È richiamato per ribadire che gli atti di contrattazione decentrata non sopravvivono autonomamente oltre il quadro negoziale che li abilita.
La contrattazione integrativa nel pubblico impiego deve rispettare i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali e dalle disponibilità di bilancio e degli strumenti di programmazione dell'amministrazione.
Quando il diritto è subordinato a una condizione sospensiva, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su chi intende far valere il diritto.
La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi già resi sul medesimo tema.
La cassazione ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici migliorativi può avvenire solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, non essendo sufficiente un atto unilaterale dell'amministrazione a costituire un diritto del dipendente.
- Se la contrattazione nazionale subordina l'aumento di un emolumento alla contrattazione integrativa e alla disponibilità del fondo aziendale, il lavoratore che pretenda la maggiore misura deve dimostrare sia l'esistenza del valido assetto decentrato sia la compatibilità finanziaria richiesta dalla disciplina collettiva.
- Un atto aziendale risalente non può fondare indefinitamente il diritto a un trattamento economico superiore quando la successiva disciplina collettiva ne abbia circoscritto l'efficacia nel tempo e lo abbia reso dipendente da successivi accordi e dalle risorse disponibili.
- Quando il diritto azionato è subordinato a condizione sospensiva, l'onere della prova dell'avveramento della condizione incombe sulla parte che pretende il diritto.
- Se la questione è risolvibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
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