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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19000/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una lavoratrice e una società del medesimo gruppo/azienda, inizialmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa e poi, secondo la ricostruzione della lavoratrice, proseguito di fatto presso la società affittuaria dell’azienda dopo un’operazione di affitto in sede di concordato preventivo. La lavoratrice chiedeva il pagamento di somme mensili per il periodo di prosecuzione del rapporto, sostenendo che l’attività resa fosse continuata sia prima sia dopo la formale assunzione a tempo indeterminato, e domandava anche il riconoscimento di un rapporto subordinato a tempo pieno con diverso inquadramento e retribuzione. La società, da parte sua, contestava l’accertamento del trasferimento/prosecuzione del rapporto e proponeva anche una domanda restitutoria per somme corrisposte nel 2012 a titolo di trasferta. In cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 2558 c.c., degli artt. 2702 ss. c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente letto la sentenza di primo grado e avesse mal valutato le prove; la lavoratrice, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 63 d.lgs. 276/2003, censurando rispettivamente la qualificazione come nuova della sua prospettazione sul periodo di rapporto formalmente subordinato e la mancata applicazione dei criteri di proporzionalità del compenso per i collaboratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il motivo principale in parte non autosufficiente e in parte non pertinente o comunque inammissibile, osservando che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sull’art. 2558 c.c. ma sulla prosecuzione di fatto del rapporto e che le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non integravano le ipotesi tipiche di violazione deducibili in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rilevato, per il primo motivo, carenza di autosufficienza e comunque la correttezza della statuizione di novità della prospettazione in appello, oltre alla presenza di doppia conforme sulla ricostruzione in fatto; per il secondo motivo, ha evidenziato che non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla preclusione per novum e sulla mancata impugnazione della qualificazione del rapporto nel periodo successivo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    La Corte rileva che la decisione di merito non era fondata sul trasferimento automatico del rapporto d’impresa ex art. 2558 c.c., ma sulla prosecuzione di fatto del rapporto tra le parti; pertanto la censura sul punto era non pertinente.

  • art. 2702 c.c.

    La Corte osserva che la sentenza impugnata non conteneva affermazioni in contrasto con la disciplina dell’efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non è configurabile per la sola diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ma solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti al di fuori dei casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili, o viceversa; non quando si limita ad apprezzare il materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la pronuncia sulla novità della domanda/prospettazione in appello, ma la censura non supera il rilievo delle preclusioni processuali.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per le preclusioni nel rito del lavoro in appello; la Corte conferma che la nuova prospettazione era inammissibile perché introduceva un novum.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di interpretazione della domanda/rapporto, ma la censura non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di interpretazione complessiva delle allegazioni, ma ritenuto non decisivo.

  • art. 63 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dal ricorso incidentale in relazione alla proporzionalità del compenso dei collaboratori, ma la censura è ritenuta estranea alla base decisoria e quindi inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo deve essere autosufficiente e trascrivere compiutamente gli atti o i passaggi rilevanti; il rinvio per relationem non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ricorda che la doglianza va correttamente sussunta nella violazione di legge solo se effettivamente attiene a una regola di diritto e non a un vizio di attività o a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura relativa alla lettura della sentenza di primo grado attiene, in realtà, a un vizio processuale e non a violazione di legge sostanziale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.c.

    La doppia conforme consolida l’accertamento di fatto e limita la possibilità di rimetterlo in discussione in cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell’inammissibilità di domande o prospettazioni nuove in appello.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge deve essere coerente con la reale natura del vizio denunciato: se si contesta la lettura della decisione di merito o la ricostruzione del fatto, la doglianza non può essere veicolata come mera violazione di legge sostanziale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova del valore legale che non ha, non già per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire il controllo immediato della censura mediante trascrizione degli atti e dei passaggi rilevanti; il rinvio per relationem non basta.
  • La proposizione in appello di una diversa causa petendi o di una diversa qualificazione del rapporto, quando introduca un novum rispetto alla domanda originaria, incontra le preclusioni processuali del rito e può essere dichiarata inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, l’accertamento in fatto compiuto nei gradi di merito tende a stabilizzarsi e non può essere efficacemente sovvertito con censure che mirano solo a una nuova valutazione delle prove.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attaccano una norma o un profilo non decisivo per la decisione, sono inammissibili per difetto di pertinenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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