Cassazione Civile, Ordinanza n. 28459/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a un immobile sito in Latina. Il contribuente sosteneva che il minor valore catastale del bene, pari a euro 395.488,63 anziché euro 725.501,47, fosse stato definitivamente accertato in precedenti sentenze passate in giudicato, con efficacia estensibile anche all'annualità in contestazione. La CTR, dopo un primo intervento della Cassazione, ha però ritenuto che la stipula nel 2007 di un contratto di locazione ad uso commerciale costituisse una sopravvenienza tale da escludere l'ultrattività dei precedenti giudicati e da rendere legittimo l'uso della rendita originaria nell'accertamento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia e violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere la CTR dato corretta esecuzione al principio di diritto fissato in sede rescindente e per non aver verificato se l'immobile fosse già destinato a uso commerciale nel periodo 1998-2002; 2) omessa valutazione di fatti decisivi, omessa pronuncia e violazione dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, sostenendo che il Comune fosse vincolato dai giudicati sulla rendita catastale e che solo l'Agenzia del Territorio potesse modificarla; 3) omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 7 l. 212/2000.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR in sede di rinvio non si è attenuta al principio di diritto già enunciato e non ha verificato il punto decisivo indicato dalla Corte, ossia se la destinazione commerciale dell'immobile fosse già esistente nelle annualità 1998-2002 su cui si fondavano i giudicati esterni invocati. Ha affermato che, in materia tributaria, il giudicato esterno sulle imposte periodiche esplica efficacia vincolante solo quando si tratti di fatti con efficacia permanente o pluriennale, oppure di rapporti ad esecuzione prolungata; non quando la fattispecie sia tendenzialmente variabile anno per anno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il rilievo sulla opponibilità del giudicato dipendeva proprio dall'accertamento della destinazione d'uso nel periodo rilevante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stati indicati in modo completo i passaggi processuali e il contenuto dell'avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000
il giudicato esterno non ha efficacia espansiva illimitata nelle imposte periodiche, ma solo nei limiti dei fatti a efficacia permanente o pluriennale o dei rapporti ad esecuzione prolungata
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
richiamato dal ricorrente a sostegno del vincolo derivante dai giudicati sulla rendita catastale
richiamato per la pretesa nullità dell'avviso per difetto di motivazione
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
menzionato come possibile presupposto di esenzione ICI da verificare in relazione alla destinazione dell'immobile
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudicato esterno relativo a imposte periodiche vincola solo quando accerti fatti dotati di efficacia permanente o pluriennale, oppure rapporti ad esecuzione prolungata; non si estende automaticamente a fattispecie tendenzialmente variabili di anno in anno.
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio per violazione del principio di diritto, il giudice di rinvio deve attenersi al quesito decisivo indicato dalla Corte e non può sostituirlo con un diverso accertamento di fatto non risolutivo.
- L'efficacia espansiva del giudicato su un elemento fiscale presuppone che non siano intervenute modifiche nella situazione di fatto che ne costituisce il presupposto; in presenza di una variazione rilevante, il precedente giudicato può non essere opponibile.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia richiede rigorosa autosufficienza: occorre riportare in modo puntuale la domanda o eccezione non esaminata, indicare dove sia stata proposta e trascrivere gli atti necessari al controllo.
- Nei giudizi di legittimità fondati su errores in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti, ma solo se il ricorso consente di individuare con precisione il vizio dedotto senza ricerca esplorativa negli atti di merito.
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