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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15829/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva assolto, "per non aver commesso il fatto", l'imputato Basile Francesco (amministratore della Alba Dolciaria s.r.l.) dall'accusa di aver cagionato per colpa l'incendio sviluppatosi il 14/07/2013 nel complesso industriale di Saviano e di aver arrecato molestie con emissioni di fumo. La ricorrente contestava l'assoluzione sostenendo, in sintesi: omissione di obblighi di vigilanza e protezione del proprietario; responsabilità del proprietario ai sensi dell'art.2051 c.c. per la "cosa in custodia" (tra cui l'impianto fotovoltaico e le strutture); incompatibilità dell'impianto fotovoltaico con le attività svolte e rischio interferenziale; violazioni della normativa sulla sicurezza (d.lgs.81/2008, art.26) e richiamando principi costituzionali (art.41 Cost.) in tema di dovere di tutela della sicurezza. Chiedeva la riforma dell'assoluzione e il riconoscimento del diritto al risarcimento danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure presentate non rispettassero i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (art.606 cod. proc. pen.) perché, oltre a criticare le valutazioni di fatto, formulavano richieste estranee alla competenza della Corte di legittimità (richiesta di riforma dell'assoluzione e di riconoscimento del risarcimento civile). Ha confermato che la questione della ripartizione degli obblighi tra locatore e conduttore era stata rimessa alla valutazione contrattuale e di merito e non poteva essere risolta in cassazione con i mezzi proposti. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p. e in relazione alla sentenza Corte Cost. n.186/2000) e al rimborso spese in favore dell'imputato.

Norme richiamate

  • Codice penale - artt. 113, 423, 449, 674

    Riguardano rispettivamente la partecipazione al reato (art.113) e le fattispecie di incendio e relative circostanze/abbinamenti. Nella vicenda sono le norme sulle quali era imperniata l'imputazione originaria; la Corte di appello aveva assolto l'imputato valutando che non sussistesse la responsabilità penale a suo carico in relazione agli elementi di fatto e di garanzia contestati.

  • Codice civile - art. 2051

    Norma sulla responsabilità per la "cosa in custodia". La ricorrente ha invocato l'art.2051 per far ritenere la responsabilità del proprietario (custode della struttura e degli impianti). La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di tale responsabilità, ma ha osservato che la questione sarebbe di fatto e di diritto da valutare nei gradi di merito e non poteva essere ricostruita nella formulazione di ricorso presentata.

  • Costituzione - art. 41

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un obbligo di vigilanza/protezione connesso all'uso della proprietà. La Corte non ha ritenuto l'invocazione decisiva per mutare l'esito processuale rimettendo la valutazione alle esigenze probatorie e contrattuali già esaminate in grado di merito.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. b) ed e)

    Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non rispettassero i canoni richiesti (si chiedeva la riforma del giudizio di merito e l'accertamento di responsabilità civile), rendendo il ricorso inammissibile.

  • Codice di procedura penale - art. 82, comma 2

    Richiamato per chiarire che la proposizione della domanda di risarcimento davanti al giudice civile dopo la sentenza di primo grado penale, volta a quantificare il danno, non equivale alla revoca della costituzione di parte civile in sede penale; pertanto la costituzione di parte civile nel processo penale non risultava revocata dalla successiva azione civile.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di imporre alla parte ricorrente il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende. Tale norma è stata applicata per la condanna al versamento di euro 3.000,00.

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - art. 26

    Norma sulla valutazione dei rischi e sugli obblighi del datore di lavoro/utente relativamente all'integrazione dei rischi e alle misure di prevenzione. La ricorrente l'ha invocata per il rischio interferenziale tra attività diverse e per la presunta omissione di aggiornamento delle valutazioni dei rischi; la Corte non ha risolto la questione sul piano di legittimità, trattandosi di valutazioni di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Citata come criterio per la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle Ammende e per la valutazione dell'assenza di colpa grave della parte ricorrente nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere la colpa nella scelta di proporre il ricorso ma ha comunque imposto il pagamento per inammissibilità.

  • Protocollo d'intesa Corte di Cassazione - Consiglio Nazionale Forense (17/12/2015)

    Richiamato come strumento esplicativo delle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale: la Corte ha osservato che il ricorso non rispettava le regole su contenuto e richieste, contribuendo alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per un incendio in un immobile locato richiede accertamento specifico dei doveri di garanzia e di vigilanza: se il locatore non ha obblighi contrattuali o di custodia attiva rispetto a determinati impianti, non è automaticamente ritenuto penalmente responsabile per eventi causati dall'attività del conduttore.
  • L'art.2051 c.c. può rendere il proprietario civilemente responsabile per danni causati dalla "cosa in custodia", ma l'applicazione dipende dalla concreta ripartizione della custodia e dei poteri di gestione fra proprietario e conduttore e dalla prova sulla causa dell'evento.
  • La presenza o l'assenza di impianti di rilevazione antincendio è fattore rilevante: se il proprietario mantiene il controllo sugli impianti (pannello, manutenzione) può avere obblighi di accertarsi dell'attivazione di sistemi alternativi; ma la valutazione è fattuale e contrattuale e non automatica.
  • Il ricorso in Cassazione deve rispettare i limiti formali e sostanziali dettati dall'art.606 c.p.p.: non è ammissibile per ottenere una nuova valutazione dei fatti o per chiedere direttamente la liquidazione del risarcimento civile; tali questioni vanno trattate nei gradi di merito o davanti al giudice civile.
  • L'azione civile di quantificazione del danno davanti al giudice civile può essere promossa anche dopo una sentenza penale non definitiva che abbia riconosciuto il diritto al risarcimento; ciò non comporta automaticamente la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale.
  • Le questioni di sicurezza sul lavoro e di rischio interferenziale (d.lgs.81/2008) possono essere rilevanti per accertare profili di responsabilità, ma la loro applicazione richiede valutazioni tecniche e probatorie che spettano ai giudici di merito.

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