Cassazione Penale, Sentenza n. 15797/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le difese hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per numerosi furti pluriaggravati (otto furti e un tentato furto in concorso per entrambe; ulteriori quattro furti per la sola Berti). I motivi principali di ricorso erano: (I) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa della vittima), sostenendo che la sola mancanza di "pronto rifiuto" non fosse sufficiente; (II) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p., contestando l'applicazione a capi diversi dall'unico per il quale era stato quantificato il valore; (III) vizio di motivazione circa la recidiva, soprattutto per Cavazza con precedenti datati; (IV) vizio nella rideterminazione della pena dopo accoglimento dell'appello incidentale del PM, lamentando che non si fosse tenuto conto positivamente della confessione e dell'assenza di recidive per Cavazza. Inoltre sono stati depositati motivi nuovi volti a far emergere l'eventuale mancanza della condizione di procedibilita' (querela) per taluni capi, alla luce delle successive modifiche normative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o generici i motivi: (I) l'aggravante dell'art. 61 n. 5 c.p. era adeguatamente motivata in ragione dell'eta' avanzata delle vittime e della condotta delle imputate che approfittavano della vulnerabilita'; (II) il motivo sull'art. 61 n. 7 c.p. e' stato considerato generico e, comunque, i giudici di merito avevano congruamente valutato la rilevante entita' del danno (gioielli, orologi, ecc.); (III) la recidiva e' stata motivata in relazione ai precedenti e alla riproposizione dello stesso genere di delitto; (IV) la rideterminazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, specialmente quando la pena risultante non supera la media edittale. Quanto alla questione della procedibilita' introdotta dalle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), la Corte ha applicato il principio della Sez. U. Salatino: l'inammissibilita' del ricorso impedisce di far valere tardive eccezioni di improcedibilita' e mantiene l'efficacia sostanziale del giudicato. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
L'aggravante per aver commesso il reato approfittando della eta' avanzata o della minorata capacita' di reazione della vittima e' stata ritenuta sussistente quando la condotta dell'agente trae consapevole vantaggio dalla vulnerabilita' concreta delle persone offese.
Codice penale
L'aggravante relativa alla rilevante entita' del danno e' stata ritenuta applicabile in presenza di furti di gioielli e orologi di pregio; la Corte ha ritenuto non determinante l'assenza di una quantificazione puntuale per ogni capo se la valutazione di merito risulta congrua.
Codice penale
I criteri di determinazione della pena sono di competenza del giudice di merito; la motivazione puo' essere sintetica quando la pena non supera la misura media edittale, purché sia chiaro l'impiego dei criteri di cui all'art. 133.
Decreto legislativo
Ha trasformato alcuni reati procedibili d'ufficio in procedibili a querela di parte; tuttavia, il mutamento non ha consentito di far valere l'improcedibilita' una volta che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile alla cassazione, secondo il principio di stabilita' del giudicato sostanziale.
Cass. Sez. U.
n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio secondo cui, per reati divenuti perseguibili a querela per effetto di legge sopravvenuta, l'inammissibilita' del ricorso non consente di far emergere successivamente la condizione di improcedibilita' e il giudicato sostanziale resta efficace.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' e alle conseguenze sulle spese e ammende.
Cassazione penale
Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019
Giurisprudenza richiamata riguardo alla configurabilita' dell'aggravante dell'art. 61 n. 5 in presenza di eta' avanzata e vulnerabilita' concreta sfruttata dall'agente.
Cassazione penale
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 (Mastro, Rv. 271243-01)
Principio sulla discrezionalita' del giudice di merito nella determinazione della pena e sulla sufficienza di motivazione sintetica quando la pena non supera la media edittale.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. si configura non solo per l'eta' anagrafica della vittima ma quando l'agente approfitta della vulnerabilita' concreta (p.es. rallentata capacita' di reazione) per trarne vantaggio.
- L'aggravante per la rilevante entita' del danno (art. 61 n. 7 c.p.) puo' essere valutata nel suo complesso dal giudice di merito anche senza una quantificazione puntuale per ogni capo, se la valutazione complessiva e' congrua e motivata.
- La recidiva e' valutata in funzione dei precedenti e della riproposizione dello stesso tipo di reato: precedenti datati possono comunque rilevare se dimostrano propensione al medesimo genere di reato.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito; quando la pena risultante non supera la media edittale, la motivazione puo' essere sintetica purché siano indicati i criteri applicati (art. 133 c.p.).
- Le modifiche legislative che rendono un reato procedibile a querela non consentono di invalidare automaticamente giudicati sostanziali ove il ricorso sia stato dichiarato inammissibile: occorre sollevare tempestivamente l'eccezione di procedibilita'.
- Motivi di ricorso generici che non indicano in che modo l'errore abbia inciso sul calcolo della pena o sulla decisione sono inammissibili.
- Per tutelarsi in casi analoghi, e' opportuno che la difesa deduca tempestivamente e puntualmente questioni di procedibilita' e fornisca elementi specifici sulla non sussistenza delle aggravanti o sulla valutazione della recidiva, onde evitare l'inammissibilita' o il rigetto per genericita'.
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