Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) estinzione del reato per intervenuta remissione della querela alla luce della modifica legislativa (legge n.134/2021); (2) inosservanza della legge penale e normativa processuale per mancato esame delle difese scritte e mancata motivazione; (3) travisamento delle prove, mancata valutazione del concorso di colpa della parte offesa e contestazione della sussistenza di lesioni gravi; (4) erronea valutazione sull'applicabilità dell'art.131-bis c.p.; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.; (6) mancata valutazione dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art.590-bis c.p. e del concorso di colpa delle persone offese per la velocità del loro veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: le persone offese hanno rimesso la querela in data 14.7.2022 e il ricorrente ha accettato la remissione; poiché non ricorrono le circostanze aggravanti di cui all'art.590-bis, ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. c) d.l.vo 10/10/2022 n.150 la fattispecie è procedibile a querela della persona offesa. L'intervenuta remissione comporta la cessazione della procedibilità e, ai sensi dell'art.152 comma 1 c.p., l'estinzione del reato. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito ex art.129 comma 2 c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma che disciplina le lesioni personali stradali; nel caso è stato il capo di imputazione originario. La decisione valuta l'assenza delle circostanze aggravanti previste da questa norma
art. 141 commi 2 e 3 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norme del codice della strada richiamate in relazione al comportamento alla guida contestato (regolamentazione della circolazione e delle condotte pericolose)
Circostanza attenuante riconosciuta in primo grado (menzionata nella motivazione di merito come valutata nella condanna originaria)
Riferimento alla modifica legislativa che ha inciso sulla procedibilità dell'ipotesi di cui all'art.590-bis; la questione della modificazione normativa è stata sollevata in ricorso come causa di estinzione della procedibilità
d.l.vo 10 ottobre 2022 n.150, art. 2 comma 1 lett. c)
Il delitto è punibile.a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo
La norma stabilisce che la fattispecie in esame è procedibile a querela della persona offesa salvo la sussistenza di circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto verificata l'assenza di tali aggravanti e pertanto applicabile la procedibilità a querela
Prevede che l'intervenuta remissione della querela determina l'estinzione del reato; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata per valutare l'assenza di elementi idonei a determinare un proscioglimento nel merito, giustificando così l'annullamento senza rinvio
Norma invocata dal ricorrente (richiesta di applicazione di una misura di favore); la Corte territoriale l'aveva rigettata, ma la questione è stata assorbita dalla declaratoria di estinzione
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata riconoscimento è stato uno dei motivi di ricorso ma è stato assorbito dalla decisione sull'estinzione
comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen.
Comma richiamato dal ricorrente come possibile attenuante specifica; la Corte di merito non ha approfondito la questione ma il motivo è stato assorbito dalla declaratoria di estinzione
Massime di principio
- Se la normativa vigente rende una fattispecie procedibile solo a querela della persona offesa e le parti offese ritirano la querela con accettazione da parte dell'imputato, la procedibilità viene meno e il reato si estingue ai sensi dell'art.152 c.p.
- L'intervenuta remissione della querela, anche se la condanna è già passata in giudicato, può determinare l'estinzione del reato quando la legge prevede la procedibilità a querela e non ricorrono aggravanti che trasformino la procedibilità d'ufficio.
- Quando sussiste l'estinzione del reato per remissione della querela, i motivi di merito (contestazione delle prove, riconoscimento di attenuanti o benefici) possono essere assorbiti e non essere esaminati nel merito dalla Corte di Cassazione.
- È necessario verificare con attenzione la presenza di circostanze aggravanti previste dalla norma speciale (es. art.590-bis): la loro esistenza può impedire che la fattispecie sia solo perseguibile a querela, con conseguenze rilevanti sulla possibile estinzione.
- La remissione della querela deve risultare documentata e l'accettazione dell'imputato comprovata; in mancanza di questi elementi la declaratoria di estinzione potrebbe non essere accolta.
- Anche in caso di estinzione del reato la Corte può disporre conseguenze processuali come la condanna al pagamento delle spese processuali; va quindi considerato l'impatto economico oltre che penale.
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