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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva assolto gli imputati per la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (furto tentato di generi alimentari per valore di euro 10,02, con rottura di confezioni e contestata recidiva qualificata). Il Procuratore generale lamentava errata applicazione dell'istituto della non punibilità ritenendo che il limite massimo di pena di 5 anni per l'applicazione di art. 131-bis fosse superato una volta computate le aggravanti (in particolare l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 e la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4), e chiedeva l'annullamento della sentenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per mancanza di specificità del motivo. I giudici di legittimità hanno rilevato che il Procuratore generale non ha affrontato le valutazioni svolte nella sentenza impugnata, in particolare l'elemento decisivo della decisione di merito che aveva implicitamente escluso la recidiva qualificata e aveva ritenuto non elevata la pericolosità degli imputati, affermando altresì che precedenti penali specifici, se lontani nel tempo, non precludono il riconoscimento della tenuità del fatto. Tale omissione rende il motivo generico e inammissibile, pertanto il ricorso è stato respinto e la sentenza di assoluzione confermata

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte di merito ha ritenuto applicabile l'istituto alla fattispecie, anche pur in presenza di precedenti specifici distanti nel tempo; la Corte di Cassazione sottolinea che la valutazione della tenuità richiede una considerazione concreta della pericolosità dell'agente e della rilevanza dei precedenti

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    La presenza della recidiva altera il massimale ed è idonea a far superare il limite dei 5 anni per l'applicabilità di art. 131-bis; tuttavia la Corte osserva che la Corte di merito ha implicitamente escluso la recidiva in base alla valutazione della pericolosità e della distanza temporale dei precedenti, elemento non affrontato dal ricorrente

  • artt. 110, 56, 624, 625 n.2 cod. pen.

    concorso di persone (110), tentativo (56), furto (624), aggravante per uso di violenza sulle cose (625 n.2)

    Gli articoli descrivono la fattispecie ascritta agli imputati (tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose in concorso). La Corte segnala che, nonostante la contestazione di tali responsabilità e aggravanti, la valutazione del giudice di merito sulla tenuità e sulla rilevanza dei precedenti è determinante per l'applicabilità di art. 131-bis

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) richiede una valutazione concreta e motivata della modesta offensività del fatto e della scarsa pericolosità dell'agente; precedenti penali non necessariamente escludono la tenuità se sono distanti nel tempo
  • Il computo del limite massimo di pena per valutare l'ammissibilità di art. 131-bis deve tenere conto delle aggravanti che abbiano effetto speciale (ad es. recidiva qualificata); se tali aggravanti sono ritenute assenti o inapplicabili dal giudice di merito, il periodo massimo utile può restare entro i 5 anni
  • Chi impugna (in particolare il pubblico ministero) deve affrontare nello specifico e confutare le valutazioni di fatto e di diritto svolte dal giudice di merito (es. esclusione della recidiva, valutazione della pericolosità); un ricorso generico e non specifico è destinato a essere rigettato
  • La presenza di aggravanti come la 'violenza sulle cose' non determina automaticamente l'esclusione della tenuità: occorre guardare al complesso delle circostanze, al valore del bene sottratto, all'esito dell'azione e alla personalità dell'agente
  • In casi di furto di modico valore interrotto o non consumato (es. tentato furto per beni di basso valore come euro 10,02) la soglia della particolare tenuità può essere riconosciuta se il giudice motivatamente ritiene scarsa offensività e bassa pericolosità sociale

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