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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina: D'Allura ha dedotto la prescrizione del reato e la mancata motivazione circa i presupposti per l'emissione di una sentenza totalmente liberatoria, richiedendo inoltre, alla luce dell'assenza di querela e delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il proscioglimento ex artt. 129 e 529 c.p.p.; Quattrocchi ha censurato la motivazione della Corte d'appello ritenendo che dalle intercettazioni non emergesse il suo coinvolgimento nel furto, avendo egli lasciato il gruppo quella notte e disinteressandosi del fatto. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per D'Allura: il motivo di prescrizione è manifestamente infondato (termine massimo di prescrizione di 12 anni e 6 mesi non ancora decorrente), mentre le doglianze relative al concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e alla mancata valutazione dei presupposti di proscioglimento sono inammissibili secondo la giurisprudenza che limita i motivi impugnabili nelle ipotesi di concordato; per Quattrocchi: le censure attengono al merito e non sono suscettibili di censura in cassazione perché la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente circa la responsabilità (presenza costante accanto al complice, prestito dell'autovettura e del cellulare). La Corte ha inoltre rilevato che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (che hanno reso procedibili a querela reati precedentemente perseguibili d'ufficio) non incidono sul giudicato formato per inammissibilità del ricorso, richiamando la Sez. U. Salatino. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di €3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma sul concordato in appello: la Cassazione ricorda che nei procedimenti definiti con concordato in appello l'impugnazione in cassazione è ammessa soltanto per vizî riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del P.M. e il contenuto difforme della pronuncia; doglianze su questioni rinunciate o sulla determinazione della pena (se nei limiti edittali) sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma sulle condizioni di proscioglimento: la difesa invocava l'applicazione dei presupposti di proscioglimento (es. mancanza di querela) ma la Corte ha ritenuto che, ove il ricorso sia inammissibile, tali questioni non possano essere rilevate a favore del ricorrente una volta formato il giudicato 'sostanziale'.

  • art. 529 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di proscioglimento e la sua motivazione: la difesa ha chiesto il proscioglimento ex art. 529, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non ammissibile nel quadro del concordato e dell'impugnazione in cassazione proposta.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Modifica della procedibilità di taluni reati da perseguibili d'ufficio a procedibili a querela di parte; la Corte osserva che tale cambiamento non può essere invocato per rimuovere l'inammissibilità già formatasi nell'impugnazione, in ragione del principio del 'giudicato sostanziale' richiamato.

  • Sez. U., sent. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio secondo cui, quando un ricorso è inammissibile e quindi l'atto impugnatorio è inidoneo a instaurare il rapporto processuale, si forma un giudicato 'sostanziale' che rende irrilevanti fatti processuali sopravvenuti (es. integrazione di cause di non punibilità o cambiamenti normativi) che non erano stati dedotti anteriormente al giudicato.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello)

    Giurisprudenza di legittimità che limita i motivi di ricorso contro le sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello, escludendo l'ammissibilità di doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi inerenti la determinazione della pena nei limiti edittali.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può influire sulla liquidazione delle spese; qui la Corte non ha ravvisato assenza di colpa e ha confermato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se una sentenza è stata ottenuta con procedimento di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), in Cassazione sono ammissibili solo i motivi strettamente attinenti alla libera e consapevole volontà di accedere al concordato, al consenso del P.M. e a eventuali difformità formali nel contenuto della pronuncia; altre doglianze sul merito o su questioni rinunciate sono generalmente inammissibili.
  • Le censure che attaccano il merito (ricostruzione dei fatti, valutazione delle prove, apprezzamento della credibilità o delle intercettazioni) sono spesso incensurabili in Cassazione se la motivazione di merito è logicamente coerente e non presenta vizi di diritto.
  • La modifica normativa che trasforma reati perseguibili d'ufficio in procedibili a querela (es. d.lgs. n.150/2022) non annulla automaticamente l'effetto di un giudicato già formato per inammissibilità dell'impugnazione: il principio del 'giudicato sostanziale' può rendere irrilevanti sopravvenienze normative o fatti non dedotti prima del giudicato.
  • La deduzione di prescrizione va valutata con riferimento ai termini di legge e alla data di decorrenza: se il termine non è decorso la richiesta è manifestamente infondata e il motivo sarà respinto.
  • Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e non riscontra assenza di colpa nella condotta processuale del ricorrente, è possibile la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).

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