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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/10/2021 (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinte per prescrizione alcune condotte e rideterminando le pene). Brescianini ha proposto nove motivi: mancata acquisizione di prove decisive in appello (art. 507 c.p.p.), contestazione della sussistenza del furto e della valutazione delle testimonianze, censura sulle aggravanti (art. 61 n.11, art. 625 nn.2 e 5 c.p.), richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4) e censura sulla entità della pena e mancato riconoscimento delle generiche. Mantello ha proposto due motivi: omesso esame di specifiche doglianze d'appello e vizio relativo alla specificità dell'imputazione e alla prescrizione delle condotte (errore nella delimitazione temporale e conseguente declaratoria di estinzione).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e manifestamente infondati. La Corte di legittimità ha ritenuto che i ricorrenti riproponessero in cassazione doglianze già dedotte e respinte in appello, senza confutare criticamente la motivazione di secondo grado; inoltre, ha respinto i profili di merito: ha confermato la valutazione di attendibilità del chiamante in correità e dei riscontri (perquisizioni, intercettazioni, tabulati, videoregistrazione del 6/5/2011), la legittima applicazione delle aggravanti (abuso del rapporto di lavoro, uso di mezzo fraudolento, concorso di 3 o più persone), l'esclusione della tenuità e della causa di non punibilità ex art. 131-bis e l'insussistenza del danno di speciale tenuità. Per Mantello è stata confermata la correttezza della formula aperta dell'imputazione e la declaratoria di prescrizione limitata alle condotte anteriori al 10/01/2011, mentre sono rimaste punibili le condotte successive. Condanna delle parti a rifondere le spese processuali e dei ricorrenti al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con liquidazione in favore di Abarth & C SPA.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto: applicata per la contestazione a Brescianini; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle prove raccolte (dichiarazioni, videoregistrazione, riscontri tecnici).

  • art. 625 c.p., n. 2

    Circostanza aggravante del mezzo fraudolento: individuata nella mescolanza della refurtiva con colli di provenienza lecita per eludere controlli, ritenuta adeguatamente dimostrata.

  • art. 625 c.p., n. 5

    Circostanza aggravante per aver commesso il fatto con piu' di tre persone: valutata positiva in presenza di un'organizzazione con ruoli distinti tra gli imputati.

  • art. 61 n.11 c.p.

    Aggravante per abuso di relazioni di prestazione d'opera: interpretata come sfruttamento dell'accesso e del rapporto fiduciario derivante dal rapporto di lavoro per agevolare la sottrazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: applicata a Mantello; la Corte ha ritenuto provata la conoscenza o il dolo eventuale sulla provenienza illecita dei beni, anche per il prezzo e l'assenza di documentazione fiscale.

  • art. 131-bis c.p.

    Esclusione della punibilità per particolare tenuità: rigettata perché la pluralità di episodi e il rilevante danno complessivo escludono la sussistenza del requisito di tenuità.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: esclusa in quanto il danno subito dalla parte offesa non era 'lievissimo', considerate anche le conseguenze sul mercato parallelo.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: adottati dalla Corte territoriale nella motivazione della misura della pena e nella valutazione della non prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 521 c.p.p.

    Requisiti dell'imputazione e possibilita' di formula aperta per reati abituali/continuati: ritenuta corretta l'indicazione temporale 'dall'agosto 2010' per fatti protratti fino ad aprile 2011.

  • art. 507 c.p.p.

    Rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di ulteriori prove richieste da Brescianini, motivando la decisione con i risultati già raccolti in istruttoria.

  • art. 606 lett. d) e) c.p.p.

    Motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e delle fonti di prova, considerando inammissibili le riproposizioni di censure già affrontate in appello.

  • artt. 157 e 158 c.p.

    Regole sulla prescrizione: applicate per dichiarare estinte alcune condotte anteriori al 10/01/2011, mentre sono punibili le condotte successive; la Corte ha ritenuto corretta la delimitazione temporale operata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per una rilettura alternativa delle prove: i ricorsi che si limitano a riproporre questioni già decise in appello senza confutare specificamente la motivazione sono inammissibili.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 507 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: l'appello deve motivare adeguatamente la necessità di nuove prove e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutarne l'ammissibilità.
  • Per l'aggravante dell'abuso del rapporto di lavoro è necessario dimostrare non solo il rapporto di subordinazione, ma l'uso del rapporto fiduciario e dell'accesso privilegiato che ha agevolato il reato.
  • Il 'mezzo fraudolento' può consistere in operative concrete come la mescolanza della refurtiva con colli leciti per eludere controlli: anche comportamenti organizzativi possono integrare l'aggravante.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando vi è pluralità di episodi, continuità del reato o danno complessivo non trascurabile; si valuta il pregiudizio complessivo e gli effetti sul mercato, non solo il valore nominale del singolo bene.
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il danno sia lievissimo anche considerando le conseguenze collaterali; la mera esiguità del valore materiale non è sempre sufficiente.
  • In reati abituali o continuati è ammessa una formula aperta di imputazione purché sia chiaro il periodo di riferimento; la prescrizione può essere dichiarata limitatamente a parti del periodo contestato se la tempistica dei fatti è adeguatamente delimitata.
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti o la quantificazione della pena è necessario fornire una confutazione specifica e motivata dei criteri usati dal giudice di merito (art. 133 c.p.), non una semplice protesta sulla presunta eccessività.

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