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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26427/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento ICI relativa agli anni d'imposta 2002-2005, emessa nei confronti di un avvocato. In appello la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo irregolari le notifiche degli avvisi di accertamento presupposti, perché eseguite a persona qualificatasi come familiare convivente in un luogo diverso da quello in cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, sulla base di certificato di residenza e stato di famiglia prodotto in appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 139 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che gli avvisi erano stati invece correttamente notificati all'indirizzo di residenza del contribuente all'epoca della notifica, come risultante dal certificato storico di residenza da lui stesso prodotto in appello, e che la CTR non aveva valutato correttamente tale documento. Il contribuente ha resistito eccependo anche l'improcedibilità del ricorso per vizi del deposito e della conformità degli atti.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo sufficiente la costituzione con deposito del fascicolo cartaceo e attestazione di conformità degli atti trasmessi via PEC. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, perché il Comune non aveva trascritto, allegato o localizzato in modo specifico nel ricorso il certificato storico di residenza su cui fondava la censura, né aveva reso possibile la verifica della doglianza sulla base del solo ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la presenza in giudizio di persona fisica in proprio; qui è richiamato solo per la modalità di costituzione del resistente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato come norma in tema di notificazione a mani proprie o a persona convivente; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non esaminata nel merito.

  • art. 7 della legge n. 890 del 1982

    richiamato come disciplina della notificazione, ma non applicato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    i requisiti di contenuto-forma del ricorso devono essere assolti nel ricorso stesso; la mancata indicazione e localizzazione del documento rilevante comporta inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Cass., Sez. U, n. 29175 del 2020

    l'attestazione cartacea di conformità della procura alle liti notificata via PEC, in presenza di fascicolo cartaceo, integra una mera irregolarità non invalidante.

  • Cass. n. 5478 del 2018

    chi deduce l'omessa o viziata valutazione di documenti deve sintetizzarne il contenuto e indicarne la produzione, per consentire il controllo sulla base del solo ricorso.

  • Cass. n. 29093 del 2018

    i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. devono emergere dal ricorso e non possono essere ricavati da altri atti; occorre specificare contenuto, produzione e collocazione del documento.

  • Cass. n. 28184 del 2020

    la mancata localizzazione del documento nel processo è sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022

    richiamata per un'interpretazione meno formalistica del principio di autosufficienza, ma ritenuta comunque non sufficiente nel caso concreto.

  • CEDU, Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021

    evocata per superare un eccessivo formalismo nell'interpretazione dell'autosufficienza del ricorso, senza esito favorevole alla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe la valutazione di un documento, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale e indicare in modo preciso dove il documento è stato prodotto o è rinvenibile nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La mera indicazione generica di un allegato o del deposito in appello non basta a soddisfare l'onere di localizzazione del documento, soprattutto quando quel documento è decisivo per contrastare la ratio della decisione impugnata.
  • Il principio di autosufficienza può essere letto in modo non eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il ricorso consenta comunque alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza senza ricorrere a fonti esterne.
  • La contestazione della ritualità della notificazione non viene esaminata nel merito se il ricorso non rispetta i requisiti minimi di specificità e autosufficienza richiesti per il giudizio di legittimità.
  • In presenza di fascicolo cartaceo e attestazione di conformità degli atti trasmessi via PEC, la mancanza di una sottoscrizione autentica dell'atto depositato telematicamente può integrare una irregolarità non invalidante, non necessariamente causa di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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