Cassazione Civile, Ordinanza n. 11167/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un dipendente che, in forza di una precedente decisione passata in giudicato, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad essere nominato Direttore Generale in prova presso un ente pubblico economico, con il relativo trattamento giuridico ed economico e con la condanna dell'ente a corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per quel ruolo. Il lavoratore sosteneva che, nel calcolo di tali differenze, dovesse essere inclusa anche la Retribuzione Economica di Anzianità (RIA), intesa come maturato economico individuale. In cassazione deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 2103, 1230, 1231 e 2697 c.c., assumendo che l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale, senza formale interruzione del preesistente rapporto dirigenziale, non integrasse una novazione e che fosse onere dell'ente provarne i presupposti; inoltre denunciava la violazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R.S. n. 10 del 2001, sostenendo che da tali norme, lette anche alla luce dei criteri interpretativi, discendesse il diritto al mantenimento del maturato economico e quindi alla RIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile l'impostazione della Corte territoriale secondo cui la procedura per la copertura del posto di Direttore Generale, aperta a candidati esterni e interni, non costituiva progressione interna ma procedura concorsuale finalizzata alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro; pertanto, il transito del dipendente in quel posto non implicava conservazione automatica dei diritti economici maturati nel precedente rapporto. Ha inoltre osservato che l'accertamento della novazione oggettiva è un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune dai vizi denunciabili ex art. 360, n. 5 c.p.c. Quanto alla pretesa alla RIA, la censura è stata ritenuta carente di decisività perché non chiariva se vi fosse stato un effettivo deterioramento economico e non specificava quale maturato economico residuasse dopo l'assorbimento nel nuovo trattamento economico di Direttore Generale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non è applicabile alla fattispecie come passaggio di carriera interno, perché l'accesso al posto avviene mediante procedura concorsuale aperta anche all'esterno e comporta la costituzione di un rapporto nuovo.
Richiamato per escludere che la dedotta sostituzione del rapporto potesse essere qualificata diversamente dalla novazione oggettiva accertata in fatto.
Richiamato in relazione alla disciplina della novazione, ma la verifica della sussistenza degli elementi novativi è stata rimessa all'accertamento di merito.
La censura sull'onere della prova è stata disattesa perché la qualificazione del rapporto come nuovo era già stata accertata in fatto e non risultava efficacemente sovvertita.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato per ribadire che l'accertamento di merito sulla novazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
art. 35 D.P.R.S. n. 10 del 2001
Non è stato ritenuto fonte del diritto al mantenimento della RIA nel nuovo rapporto, poiché la voce retributiva precedente risulta assorbibile e non attribuibile ex novo.
art. 36 D.P.R.S. n. 10 del 2001
Letto in combinazione con il sistema retributivo applicabile, non consente di riconoscere automaticamente il maturato economico richiesto dal ricorrente.
Invocato per l'interpretazione della normativa regionale, ma la Corte ha escluso che la lettura proposta imponesse il riconoscimento della RIA.
Richiamati in subordine per l'interpretazione delle disposizioni regionali, ma la Corte non ha ravvisato un significato testuale favorevole alla tesi del ricorrente.
art. 97 Cost.
Richiamato per qualificare la procedura selettiva come procedimento amministrativo volto all'accesso al pubblico impiego secondo principi di imparzialità.
La procedura aperta a candidati interni ed esterni è stata qualificata come concorsuale e funzionale alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un posto viene coperto tramite procedura concorsuale aperta anche a candidati esterni, l'accesso del dipendente già in servizio non integra progressione interna, ma costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
- Se il passaggio a una nuova posizione lavorativa comporta l'applicazione di un diverso contratto collettivo e l'instaurazione di un rapporto nuovo, non opera la conservazione automatica dell'anzianità o delle voci retributive maturate nel precedente rapporto, salvo specifica diversa previsione normativa o contrattuale.
- L'accertamento della novazione oggettiva del rapporto è un giudizio di merito: in cassazione non può essere rivalutato nel merito se sorretto da motivazione immune dai vizi dedotti nei limiti consentiti.
- La pretesa di conservare un "maturato economico" richiede la dimostrazione concreta di una effettiva perdita retributiva non riassorbita nel nuovo trattamento; in mancanza di tale specificazione la censura difetta di decisività.
- Le norme sul passaggio di trattamento economico non possono essere interpretate nel senso di attribuire ex novo una voce retributiva già assorbita nel nuovo inquadramento, se il testo normativo prevede il riassorbimento della precedente voce salariale.
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