Cassazione Civile, Ordinanza n. 13459/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal rapporto di lavoro di una dirigente medica con un'azienda sanitaria locale, dapprima articolato in più contratti a termine e poi sfociato in un'assunzione a tempo indeterminato avvenuta tramite procedura selettiva prevista da legge regionale poi dichiarata incostituzionale. Successivamente, l'azienda ha comunicato il recesso dal rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della declaratoria di illegittimità della norma regionale. La lavoratrice ha chiesto: l'accertamento dell'illegittimità del recesso con reintegra e risarcimento; in subordine, la conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato; quindi il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, oltre al danno precontrattuale. In cassazione ha dedotto sette motivi: violazione del giudicato sul superamento dei 36 mesi; travisamento del certificato di servizio; violazione dei limiti del giudizio di rinvio e omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia sulle domande risarcitorie subordinate; errata esclusione del danno presunto da abusiva reiterazione secondo la disciplina eurounitaria e nazionale; errato rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione passiva della Regione; violazione degli artt. 1337 e 1418 c.c. per avere escluso la responsabilità precontrattuale degli enti pubblici sulla base di una clausola contrattuale contenuta in un contratto poi ritenuto nullo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era un giudicato interno sul superamento dei 36 mesi, dato che la precedente decisione di appello aveva accolto la domanda di illegittimità del recesso assorbendo gli ulteriori profili e la cassazione rescindente aveva riaperto la cognizione sull'intero complesso delle domande. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché denunciava una svista nella lettura del certificato di servizio, cioè un errore di fatto da far valere con revocazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per commistione di censure eterogenee e genericità, ribadendo che il tema della reiterazione abusiva non era coperto da giudicato. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva escluso in astratto il diritto al risarcimento, ma aveva accertato in fatto che non era stato superato il limite legale di 36 mesi, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità e perché la questione della Regione riguardava comunque il merito e non la legittimazione. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per genericità, mancato confronto con la motivazione impugnata e mancata critica argomentata delle norme invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola il giudizio di rinvio e delimita i poteri del giudice di rinvio dopo cassazione rescindente
le censure devono essere specifiche e correttamente sussunte nel vizio denunciato; non è ammessa la mescolanza di doglianze eterogenee
richiamato per il tema del giudicato e della formazione del giudicato interno
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla preclusione di nuove questioni
richiamato nel contesto della cassazione con rinvio
richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per la valutazione delle prove e l'allegazione del contenuto documentale
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di pronuncia
la Corte ribadisce l'onere di specificità e di esposizione intelligibile delle censure a pena di inammissibilità
menzionato quanto alla rilevanza del rapporto di fatto ai fini di alcune pretese, ma non decisivo nel caso concreto
richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico o del certificato nei limiti di legge
richiamato per la fede privilegiata del documento pubblico
art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001
la Corte ribadisce che il risarcimento presuppone l'abusiva reiterazione o altra illegittimità rilevante, ma nel caso concreto è escluso perché non risultava superato il limite di 36 mesi
invocato per la conversione del rapporto a termine, ma la domanda è stata respinta nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
richiamato come meccanismo sanzionatorio-risarcitorio in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, ma non applicabile in assenza del presupposto fattuale dell'abuso
richiamato per la responsabilità precontrattuale, esclusa nel caso concreto
richiamato in relazione alla nullità del contratto stipulato in violazione della norma imperativa
art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001
richiamato come norma imperativa sulle modalità di assunzione nel pubblico impiego
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
disposta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la questione può dirsi coperta da giudicato interno solo se la relativa statuizione costituisce una minima unità decisoria effettivamente stabilizzata; se una precedente decisione di merito aveva assorbito le ulteriori domande, la cassazione rescindente riapre la cognizione sull'intero thema decidendum non già definito.
- La svista nella lettura di un documento o del contenuto oggettivo di una prova integra, di regola, un errore di fatto da far valere con revocazione, non un vizio di legittimità denunciabile ex art. 360 c.p.c., salvo che il fatto probatorio sia stato oggetto di specifica controversia nei limiti dei motivi ammessi.
- È inammissibile il motivo che mescola profili di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza una chiara e distinta riconduzione a uno specifico parametro di ricorso, poiché la Corte di cassazione non può svolgere un controllo esplorativo al posto del ricorrente.
- In tema di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, il risarcimento sanzionatorio ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 presuppone l'effettiva abusiva reiterazione; se il giudice accerta in fatto che il limite legale non è stato superato, viene meno il presupposto stesso della tutela.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata ha in realtà deciso sul punto, sia pure con esito sfavorevole alla parte, e il ricorrente si limita a contestare la soluzione di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- La responsabilità precontrattuale e il risarcimento correlato non possono essere affermati in modo astratto, ma richiedono l'allegazione e la prova di un concreto comportamento colposo dell'altra parte, non essendo sufficiente la sola invalidità del contratto o della procedura di assunzione.
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