Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per il recupero della maggiore ICI relativa all'annualità 2013, emesso dal Comune su un'area della contribuente ritenuta edificabile o potenzialmente edificabile in base al piano regolatore e a una disciplina perequativa. I giudici di merito hanno confermato la pretesa fiscale, ritenendo corretto il valore venale attribuito dal Comune. In cassazione la contribuente propone cinque motivi: 1) violazione delle norme che definiscono l'area fabbricabile ai fini ICI, sostenendo che il terreno non fosse edificabile o comunque che la concreta edificabilità fosse insufficiente; 2) omessa o insufficiente motivazione e violazione dei criteri di stima del valore imponibile, lamentando l'uso di parametri non omogenei e la mancata considerazione di elementi documentali e urbanistici; 3) questione di legittimità costituzionale della disciplina interpretativa sull'edificabilità ai fini ICI per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; 4) richiesta di disapplicazione della normativa interna e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per preteso contrasto con la Carta di Nizza; 5) dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per asserito effetto espropriativo della tassazione. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ICI, l'edificabilità rilevante ai fini del presupposto impositivo si desume dall'inserimento del terreno nel PRG, mentre le concrete e attuali potenzialità edificatorie incidono solo sulla quantificazione della base imponibile; ha escluso che la presenza di vincoli o destinazioni a servizi pubblici faccia venir meno la natura edificabile se non vi sia un vincolo di inedificabilità assoluta. Ha respinto il secondo motivo osservando che la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato i criteri legali di determinazione del valore venale e che le doglianze sulla perizia e sui parametri di stima si risolvevano in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in cassazione, oltre a essere estranee ai limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, richiamando precedenti della Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità sulla compatibilità della disciplina con capacità contributiva, ragionevolezza e proprietà. Ha negato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando la genericità delle censure eurounitarie. Ha infine escluso la violazione del Protocollo n. 1 CEDU, ritenendo che il prelievo fiscale non avesse imposto un onere sproporzionato o irragionevole e che non fosse stata provata una compromissione sostanziale della situazione patrimoniale della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
L'area è fabbricabile, ai fini ICI, se risulta qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale; la concreta edificabilità incide sul valore, non sul presupposto d'imposta.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato insieme alle norme interpretative autentiche per delimitare il presupposto dell'ICI sulle aree fabbricabili.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Norma di interpretazione autentica che conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica nel PRG per l'edificabilità ai fini ICI.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Norma di interpretazione autentica che avvalora la tassabilità delle aree inserite nel PRG come edificabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato secondo i parametri legali: zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Cita la facoltà del Comune di riconoscere il rimborso per anni pregressi in caso di variazioni della classificazione urbanistica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non consente di riesaminare il merito o di censurare l'insufficienza della motivazione se il fatto è stato comunque esaminato.
art. 267 T.F.U.E.
Il rinvio pregiudiziale non è automatico; può essere negato con motivazione espressa o implicita quando la questione è manifestamente infondata o inammissibile.
art. 3 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate rispetto al principio di eguaglianza.
art. 36 Cost.
La Corte esclude la pertinenza della norma ai rapporti fiscali richiamati dalla ricorrente.
art. 38 Cost.
La Corte esclude la pertinenza della norma ai rapporti fiscali richiamati dalla ricorrente.
art. 42 Cost.
Il pagamento dell'ICI non integra un'espropriazione di beni; il prelievo fiscale è distinto dalla privazione coattiva della proprietà.
art. 53 Cost.
La disciplina dell'ICI sulle aree edificabili è ritenuta coerente con la capacità contributiva, poiché il prelievo è commisurato al valore di mercato del bene.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
La tassazione deve rispettare il giusto equilibrio e non imporre un onere individuale eccessivo; nel caso concreto tale sproporzione non è stata dimostrata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di ICI, un'area inserita nello strumento urbanistico generale come edificabile è imponibile come area fabbricabile anche se il piano non sia ancora pienamente attuato o vi siano vincoli che incidono solo sulle concrete possibilità di sfruttamento edilizio.
- I vincoli urbanistici o le destinazioni a servizi pubblici che non eliminano in modo assoluto l'edificabilità non fanno venire meno il presupposto d'imposta; rilevano invece nella sola determinazione del valore venale.
- La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo i criteri legali del valore di mercato, considerando zona, indice edificatorio, destinazione d'uso, oneri di urbanizzazione e prezzi medi di mercato di aree similari.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione del fatto o della prova; se il fatto decisivo è stato esaminato dal giudice di merito, la critica che mira solo a ottenere una diversa stima è inammissibile.
- Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina fiscale sulle aree edificabili sono manifestamente infondate quando la tassazione è ancorata a un indice oggettivo di capacità contributiva rappresentato dal valore di mercato del bene.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto in modo automatico: può essere escluso quando la questione eurounitaria è generica, manifestamente infondata o non richiede un'interpretazione necessaria della norma nazionale.
- La tassazione di un bene, di per sé, non integra un'espropriazione vietata dall'art. 42 Cost. né una violazione dell'art. 1 Prot. 1 CEDU, salvo che sia dimostrato un onere sproporzionato o un sacrificio eccessivo del contribuente.
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