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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10483/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello civile dell'Aquila (19/11/2019) che aveva condannato Pietro Anello al pagamento di €22.221.050,40 a favore dell'ASL a titolo di risarcimento. Il ricorrente, già oggetto di procedimento penale per reati ex artt. 415, 323 e 640 c.p. con assoluzione in appello e annullamento della Cassazione penale limitatamente agli effetti civili con rinvio, deduce 14 motivi di ricorso per nullità e vizio di motivazione della sentenza civile (tra cui violazioni processuali relative alla costituzione del giudice, inosservanza dei limiti imposti dalla sentenza penale di cassazione, omesso esame di fatti decisivi, errore nella valutazione del nesso causale e della prova del danno, e violazioni normative varie del codice civile e penale). Dopo fissazione udienza, le parti hanno depositato memorie congiunte e dichiarato intervenuto un accordo transattivo che regola la controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. In conseguenza non è stato esaminato il merito dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate fra le parti, come richiesto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la definizione negoziale della lite durante il giudizio di legittimità impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la perdita di efficacia della sentenza impugnata; inoltre ha precisato che l'attestazione sul raddoppio del contributo unificato è dovuta solo quando la pronuncia rientra nelle fattispecie previste dalla norma pertinente.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Riferimento al limite di efficacia della sentenza penale di cassazione che, annullando ai soli effetti civili, impone il rinvio al giudice civile competente in grado di appello; la Corte richiama tale istituto come fatto storico che ha originato il giudizio civile di rinvio

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla presunta nullità per vizio di costituzione del giudice; il ricorrente contestava l'uso di un giudice ausiliario, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto dell'accordo transattivo

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, omesso esame di fatti decisivi); i molteplici motivi del ricorrente erano formulati sulla base di queste fattispecie, ma sono rimasti inesaminati per cessazione della materia del contendere

  • art. 132 c.p.c.

    Rilevato dai motivi del ricorso in relazione al difetto di motivazione; la Corte ha però rinviato l'esame delle censure al merito, non essendovi più necessità di decidere dopo l'accordo

  • art. 111 Cost. (comma 6)

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto ad una motivazione adeguata; la questione è stata sollevata ma non valutata in sede di legittimità a seguito della cessazione della materia del contendere

  • Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98), artt. 62, 65, 66, 67, 68, 72

    Richiamato dal ricorrente in prospettiva di incostituzionalità delle norme che regolano la figura del giudice ausiliario; la censura è parte del quadro dogliante ma non è stata esaminata nel merito per effetto dell'accordo transattivo

  • art. 622 c.p.p. (richiamato anche come principio procedurale)

    Usato per sottolineare i vincoli derivanti da pronunce penali quando la Cassazione rinvia la questione alla giurisdizione civile; la Corte ha richiamato il principio storico ma non ha valutato le censure sul suo corretto recepimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul raddoppio del contributo unificato; la Corte ha precisato che l'attestazione relativa al presupposto per il raddoppio è dovuta solo quando la pronuncia rientra nelle fattispecie previste (es. integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità)

  • artt. 1223, 2043, 2697 c.c.; artt. 40, 41, 185 c.p.; artt. 392-394 c.p.c.; artt. 530, 652 c.p.p.

    Varie norme del diritto civile e penale ed elementi processuali richiamati nei motivi per contestare la valutazione del nesso causale, l'onere della prova e l'eventuale responsabilità; le questioni sollevate non sono state risolte in sede di cassazione a causa dell'accordo transattivo

  • Cass. sez. U, 11/04/2018, n. 8980 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Decisione richiamata come principio: se le parti in corso di cassazione dichiarano che la controversia è stata definita da un accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e constatare la perdita di efficacia della sentenza impugnata

  • Cass. sez. U, 20/02/2020, n. 4315

    Riferimento giurisprudenziale sul tema dell'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato e sui casi in cui tale attestazione sia necessaria

Massime di principio

  • Se le parti, durante il giudizio di legittimità, comunicano che hanno concluso un accordo transattivo che regola la controversia, la Corte di cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere e non esamina i motivi del ricorso sul merito
  • La dichiarazione di cessazione per accordo negoziale determina la perdita di efficacia della sentenza impugnata perché le parti hanno regolato la vicenda con l'accordo, rinunciando all'efficacia giudiziale della pronuncia precedente
  • La Corte può compensare integralmente le spese processuali se le parti lo richiedono e l'accordo lo giustifica
  • L'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato va resa dal giudice dell'impugnazione solo se la pronuncia rientra nelle tipologie espressamente previste dalla norma (es. integrale rigetto, inammissibilità, improcedibilità); non è necessaria nell'ipotesi di cessazione per accordo
  • Le censure processuali o di merito sollevate in ricorso restano senza esame sostanziale quando la controversia è definita da accordo: chi intende ottenere pronunce sul merito deve evitare l'accordo transattivo o precludere l'efficacia estintiva dell'accordo stesso

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