Cassazione Civile, Sentenza n. 10420/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società contestava l'accertamento basato sull'antieconomicità di canoni di locazione infragruppo ritenuti molto inferiori al mercato e invocava l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n.147/2015 per escludere l'applicazione delle disposizioni di transfer pricing dell'art. 110 TUIR alle operazioni interne. L'Agenzia aveva invece utilizzato il criterio del valore normale ai fini di dedurre la non inerenza dei costi e di negare la detraibilità IVA, ritenendo la locazione in gran parte gratuita e antieconomica. La controversia verteva quindi sulla possibilità di utilizzare lo scostamento dal valore normale come indizio di antieconomicità e cascata dell'onere probatorio a carico del contribuente, nonché sull'effetto dell'interpretazione autentica contenuta nel d.lgs. n.147/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non insuperabili gli argomenti della contribuente: l'Amministrazione ha adeguatamente evidenziato l'antieconomicità macroscopica dell'operazione usando il confronto con canoni di mercato; lo scostamento dal valore normale può costituire un indice della non inerenza dei costi e giustificare l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973. Anche ai fini IVA la detrazione può essere esclusa se risulta la manifesta antieconomicità dell'operazione, salvo che il contribuente non dimostri la realtà e l'inerenza della prestazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 110, comma 7
I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La norma è diretta alle operazioni con soggetti non residenti; la Corte ha ricordato che la novella dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 147/2015 esclude l'applicazione di art. 110 alle transazioni infragruppo interne, ma ciò non impedisce che altri strumenti probatori (es. art. 9 valore normale) possano essere utilizzati per valutare la realtà economica delle operazioni domestiche.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 9
Lo scostamento dal valore normale previsto dall'art. 9 può costituire parametro indiziario dell'antieconomicità e della non inerenza dei costi anche per operazioni infragruppo interne, e quindi giustificare accertamenti analitico-induttivi salvo prova contraria fornita dal contribuente.
D.Lgs. 10 novembre 2015, n. 147, art. 5, comma 2
Interpretazione autentica che chiarisce che le regole di transfer pricing dell'art. 110 TUIR non si applicano alle operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia; tuttavia la norma non limita la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR quale parametro indiziario per valutare l'antieconomicità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-quater
Norma citata ai fini delle modalità di rettifica legate alle operazioni con non residenti; richiamata nel contesto della disciplina dei prezzi di trasferimento, ma non applicabile alle operazioni domestiche oggetto della controversia.
D.P.R. 30 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d
Consente l'accertamento analitico-induttivo per omessa contabilizzazione di ricavi. La Corte ha confermato che, se lo scostamento dal valore normale è un indizio serio e concordante, può legittimare l'accertamento analitico-induttivo e spostare l'onere della prova sulla contribuente.
Norme IVA e principi giurisprudenziali sulla detrazione
Ai fini dell'IVA il diritto alla detrazione richiede l'effettivo sostenimento e l'inerenza della spesa; la detrazione può essere esclusa se l'Amministrazione prova la manifesta antieconomicità dell'operazione, cui segue l'onere della prova per il contribuente di dimostrare la realtà e l'inerenza della prestazione.
D.P.R. 26 marzo 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma citata in relazione al regolamento delle spese di lite; utilizzata per gli effetti di annotazione delle spese condannatorie.
Massime di principio
- L'art. 110 TUIR è diretta alle transazioni con società non residenti; la sua esclusione per operazioni domestiche non impedisce l'uso di altri parametri (come il valore normale art. 9) per valutare la veridicità e l'inerenza delle operazioni infragruppo interne.
- Uno scostamento significativo e macroscopico dal valore normale può costituire un indizio forte di antieconomicità e non inerenza dei costi, legittimando accertamenti analitico-induttivi e spostando l'onere probatorio sulla contribuente.
- Ai fini IVA, il diritto alla detrazione può essere negato quando emerga la manifesta antieconomicità della prestazione; la mera regolarità formale di fatture e pagamenti non è sufficiente a garantire la detraibilità se manca la prova della realità e dell'inerenza.
- La valutazione comparativa con canoni di mercato e il ricorso al valore normale sono strumenti probatori leciti per l'Amministrazione, purché le presunzioni siano fondate su elementi noti e rispettino i requisiti di precisione, gravità e concordanza.
- In contenziosi simili, il contribuente deve documentare concretamente le ragioni economiche e imprenditoriali delle condizioni infragruppo (contratti, contropartite reali, considerazioni economiche) per sconfiggere la presunzione di antieconomicità.
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