Cassazione Civile, Ordinanza n. 03938/2025 del 16/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e nullità del provvedimento, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare la compatibilità tra l'espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera e l'esecuzione della pena detentiva già irrogata con sentenza irrevocabile, nonché con il diritto ad accedere al trattamento penitenziario e alle misure alternative alla detenzione. Ha inoltre lamentato l'omessa motivazione sul bilanciamento tra esigenze di ordine pubblico e obbligatorietà dell'esecuzione della pena, richiamando la necessità del nulla osta dell'autorità giudiziaria penale e l'obbligo di decreto motivato nella fase di convalida.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui l'espulsione amministrativa prefettizia è autonoma rispetto al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, e non è di per sé preclusa dalla pendenza del procedimento o dall'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. L'eventuale mancanza del nulla osta dell'autorità giudiziaria penale non può essere fatta valere dallo straniero come motivo di invalidità del decreto di espulsione, poiché la relativa previsione tutela le esigenze della giurisdizione penale e non un interesse protetto dell'espulso. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero, e con attestazione della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale del decreto impugnato.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione del provvedimento del giudice.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nel procedimento penale collegato.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena e alle misure alternative.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2
Richiamato nel ricorso tra le norme sull'espulsione amministrativa.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13
La Corte ribadisce che disciplina l'espulsione amministrativa e che essa conserva autonomia anche in presenza di procedimento penale; il nulla osta è strumento di compatibilità con le esigenze del processo penale.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14
Richiamato nella motivazione quale norma che consente, in attesa del nulla osta, il trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri.
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 17
Indicato come tutela dell'interesse dello straniero a rientrare per esercitare il diritto di difesa nel processo penale.
L'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena non fa venir meno il potere prefettizio di disporre l'espulsione amministrativa.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto della non debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'espulsione amministrativa dello straniero ha natura autonoma rispetto all'esecuzione della pena e ai procedimenti sulle misure alternative, sicché la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. non rende inefficace né illegittimo il decreto prefettizio di espulsione.
- La pendenza di un procedimento penale non esclude l'adozione dell'espulsione amministrativa: il sistema di coordinamento è assicurato dalla richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, che può opporlo solo per inderogabili esigenze processuali.
- La mancanza del nulla osta al giudice penale non è deducibile dallo straniero come causa di invalidità del decreto di espulsione, perché la relativa prescrizione è posta a tutela delle esigenze del processo penale e non dell'interesse individuale dell'espulso.
- Nel giudizio di convalida dell'espulsione non è richiesto un bilanciamento tra espulsione amministrativa e possibile accesso del condannato alle misure alternative, quando la misura amministrativa sia legittimamente adottata nel proprio distinto ambito operativo.
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