Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato con rito abbreviato per detenzione di circa 40 chilogrammi di cocaina, dai quali si sarebbero potute ricavare 191.901 dosi medie singole, con l'aggravante dell'ingente quantità. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.: ha contestato che le attenuanti generiche fossero state riconosciute valorizzando l'ammissione di fatti ulteriori, tra cui la consegna di ingenti somme di denaro, il comportamento processuale e l'incensuratezza. Secondo il ricorrente, la disponibilità di droga e denaro indicava invece un ruolo rilevante dell'imputato in un'organizzazione; il comportamento processuale non poteva essere favorevole perché la sentenza aveva ritenuto inattendibile il suo racconto, e la sola incensuratezza non bastava a giustificare le attenuanti. Ha inoltre censurato l'assenza di motivazione sul bilanciamento delle attenuanti generiche con l'aggravante dell'ingente quantità e sulla determinazione della pena, sostenendo che i criteri dell'art. 133 c.p. deponevano per la gravità del fatto e per una spiccata capacità a delinquere. Il ricorso, depositato in modalità cartacea il 23 aprile 2026 contro una sentenza del Tribunale ordinario, è stato dichiarato inammissibile per inosservanza dell'obbligo di deposito telematico; non è stata ravvisata né dedotta una situazione di malfunzionamento dei servizi telematici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica perché depositato in forma cartacea il 23 aprile 2026. Ha rilevato che, dal 10 gennaio 2025, per gli atti depositati presso il tribunale ordinario vige l'obbligo di deposito esclusivamente telematico, in base agli artt. 582, comma 1, e 111-bis c.p.p. e alla disciplina regolamentare applicabile; le deroghe non comprendevano l'impugnazione di una sentenza del tribunale ordinario. Non risultavano malfunzionamenti certificati ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. L'inosservanza delle modalità di deposito comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure sulle attenuanti generiche, sul bilanciamento e sulla pena. La sentenza impugnata, che aveva condannato l'imputato in rito abbreviato, resta ferma.
Norme richiamate
salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
L'impugnazione deve essere depositata secondo le modalità previste dall'art. 111-bis c.p.p.; per il ricorso contro una sentenza del tribunale ordinario, nel periodo considerato, ciò comporta il deposito telematico.
il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici
La modalità ordinaria ed esclusiva di deposito degli atti processuali è quella telematica, salvo le deroghe previste dalla disciplina transitoria e regolamentare.
art. 87, commi 3 e 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione»
La disciplina transitoria demanda al regolamento l'individuazione degli uffici e degli atti per cui sono ammesse modalità non telematiche e stabilisce il momento di applicazione dell'obbligo telematico.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nel periodo precedente all'effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulle modalità di deposito telematico degli atti, questi possono essere depositati presso le segreterie e le cancellerie degli uffici giudiziari con modalità non telematiche, o, anche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata
Il deposito non telematico è ammesso soltanto nel periodo precedente all'effettiva entrata in vigore dell'obbligo telematico.
art. 3, comma 1, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 10 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: [...] d) tribunale ordinario
Dal 10 gennaio 2025 il deposito degli atti presso il tribunale ordinario è esclusivamente telematico, salvo le specifiche deroghe regolamentari; queste non comprendono il ricorso contro una sentenza di quel tribunale.
salvo che non ricorrano ipotesi di malfunzionamento dei servizi telematici, attestate e certificate nelle modalità previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen.
Il malfunzionamento dei servizi telematici può giustificare la deroga alle modalità ordinarie di deposito solo quando ricorra e sia attestato e certificato secondo le modalità previste dalla norma.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di deposito dell'impugnazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. rendono il ricorso inammissibile
La violazione delle modalità prescritte per il deposito dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Le circostanze attenuanti generiche sono state applicate in considerazione dell'ammissione di fatti ulteriori rispetto quelli emersi (e, in particolare, la consegna di ingenti somme di denaro), del comportamento processuale e dell'incensuratezza.
La norma è richiamata nell'esposizione delle censure del pubblico ministero, ma la Corte non ne esamina il merito perché dichiara inammissibile il ricorso per un vizio del deposito.
Analogamente priva di motivazione sarebbe la quantificazione della pena, operata attraverso un mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., che, in realtà, depongono tutti per l'estrema gravità del fatto e per la spiccata capacità a delinquere
La norma è richiamata nel motivo del ricorso relativo alla commisurazione della pena, ma la Corte non decide tale censura, dichiarando il ricorso inammissibile per il deposito cartaceo.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari di Perugia ha condannato, con rito abbreviato, Arben Prodani per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto circa 40 chilogrammi di cocaina
La disposizione identifica l'aggravante contestata nella condanna di primo grado; la Corte non ne valuta la sussistenza nel merito, poiché il ricorso è inammissibile.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari di Perugia ha condannato, con rito abbreviato, Arben Prodani per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto circa 40 chilogrammi di cocaina
La disposizione individua il reato di detenzione illecita di stupefacenti oggetto della condanna, che rimane ferma dopo la dichiarazione d'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile prescrive il deposito esclusivamente telematico degli atti presso il tribunale ordinario, il ricorso per cassazione contro una sentenza di tale tribunale deve essere depositato telematicamente, salvo una deroga espressamente prevista.
- L'inosservanza delle modalità di deposito dell'impugnazione previste dall'art. 582 c.p.p. determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Il malfunzionamento dei servizi telematici può consentire il ricorso a modalità alternative soltanto quando sia attestato e certificato secondo le modalità stabilite dall'art. 175-bis c.p.p.
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